
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare urgente presentata dalla società Ltm S.r.l. contro il Comune di Manduria e la società Costa Bevagna S.r.l., nell’ambito del contenzioso riguardante l’assegnazione della concessione marittima per finalità turistico-ricreative del lotto n. 7. Si tratta di uno dei lotti di spiaggia libera attrezzata che l’amministrazione comunale ha deciso di affidare a soggetti privati tramite bando pubblico.
La Ltm S.r.l., assistita dall’avvocato Alessandra Maria Cursi, era stata esclusa dalla procedura selettiva e ha dunque impugnato gli atti amministrativi davanti al TAR, chiedendone anche la sospensione urgente tramite decreto monocratico. Nel mirino del ricorso sono finiti la determinazione del 3 giugno 2025 con cui sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice, i verbali stessi – in particolare quelli nei quali si disponeva l’esclusione della Ltm e il reintegro della concorrente Costa Bevagna – nonché la determinazione del 10 luglio 2025 con cui il Comune, in autotutela, ha assegnato il lotto proprio a Costa Bevagna. La Ltm ha inoltre chiesto l’annullamento del bando di gara e dei suoi allegati.
Nel frattempo, il Comune di Manduria, a seguito di un precedente ricorso presentato dalla società Costa Bevagna che lamentava l’illegittima esclusione della propria domanda, ha provveduto ad annullare in via cautelativa il verbale di esclusione della stessa Costa Bevagna e di altre società precedentemente estromesse dalla gara. Tuttavia, tra queste non risulta la Ltm S.r.l., che ora spera di essere riammessa a sua volta nella procedura, anche se su questo punto sarà decisiva la valutazione del TAR nella prossima udienza.
Con decreto firmato il 21 luglio, il presidente del Tribunale ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l’adozione di misure urgenti in favore della Ltm. Secondo quanto si legge nel provvedimento, la pretesa cautelare avanzata dalla ricorrente appare volta a ottenere l’annullamento complessivo del procedimento e riguarda dunque un interesse di tipo strumentale e pretensivo, che non può essere tutelato in sede monocratica. Inoltre, viene evidenziato come le questioni sollevate richiedano un adeguato approfondimento in sede collegiale, anche alla luce delle osservazioni depositate dalla società controinteressata Costa Bevagna, difesa dall’avvocato Francesco Meo.
Il Tribunale ha quindi fissato la trattazione collegiale per la camera di consiglio del prossimo 10 settembre 2025, quando entrerà nel merito del ricorso e sarà possibile capire se anche la Ltm potrà tornare in gara per l’aggiudicazione del lotto contestato.
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