La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un manduriano che in appello era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa, oltre alle spese processuali, per aver smontato una panchina pubblica posizionata su un marciapiede per avvicinarla alla propria abitazione. I fatti risalgono al 15 maggio del 2009 mentre la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, si era espressa a febbraio del 2018 confermando la precedente condanna di primo grado. Il personale di polizia giudiziaria aveva constatato che la panchina, situata nella piazza di Sant’Antonio di Manduria, era stata smontata dal suolo e che sul posto erano stati lasciati solo i bulloni. Grazie alle attività di indagine, era stato individuato il responsabile, reo confesso, ed era stata rinvenuta la panchina che si trovava a ridosso del muro esterno delle abitazioni.
«La panchina – si legge nella sentenza - non risultava più destinata ad uso pubblico, essendo stata solo appoggiata ad un muretto e sottratta al dominio della pubblica amministrazione, ricorrendo quindi gli estremi del reato di furto». I giudici avevano inoltre riconosciuto l’aggravante della violenza sulla cosa essendo stata alterata l’integrità funzionale del bene.
L’imputato manduriano, attraverso il suo avvocato, aveva proposto ricorso alla corte suprema che qualche giorno fa ha confermato la condanna dichiarando inammissibile il ricorso e condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il manduriano aveva proposto due motivi di impugnazione. Asseriva che la panchina sottratta «era rimasta nella sfera di vigilanza del possessore, cioè il Comune di Manduria, in quanto non era stata nascosta in un’abitazione privata, ma era stata riposta in un vicoletto, magari poco frequentato, ma comunque esposto al pubblico passaggio». Aveva inoltre chiesto la cancellazione dell’aggravante che avrebbe comportato la prescrizione del reato. Motivi ritenuti infondati dai giudici romani che hanno confermato la pena.
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7 commenti
763
mar 5 maggio 2020 08:44 rispondi a 763cioè 11 anni di processo
Domenico
mar 5 maggio 2020 04:07 rispondi a DomenicoPenso che l'esempio di Cosimo funzionerà da deterrente per quanti, pensando di fare una semplice bravata, possano essere tentati di imitarlo. In Piemonte, talvolta, se uno vuole una panchina vicino a casa, no la smonta di n'otra parti: parla con un amico dell' Uffico Tecnico Comunale locale e si la faci chiazzari, do oli, sobbra allu bacchittoni cu tutti li permessi in regola... È questione di legalità!!!
C.F.
mar 5 maggio 2020 11:29 rispondi a C.F.Questa è l'aberrazione dell'istituto del gratuito patrocinio, cioè l'avvocato gratis (cioè a spese della collettività) per chi ha un isee scarso (parametro molto discutibile, in quanto a veridicità).
cosimo
mar 5 maggio 2020 10:06 rispondi a cosimoNon ho parole per il gesto compiuto...arrivare addirittura in cassazione.
Lorenzo
mar 5 maggio 2020 07:11 rispondi a LorenzoAttendo stesso giusto impeto, da parte della polizia locale, per i parcheggi abusivi e altre distruzioni nella aree protette fiume Chidro e Salina Monaci. Perché giustamente se una panchina è pubblica non può diventare privata come un'area protetta non può diventare scempio pubblico sotto gli occhi di tutti. Altrimenti è palese omissione.
cosimo
mar 5 maggio 2020 12:34 rispondi a cosimoSig. Lorenzo ma che paragone è il suo.
Lorenzo
mar 5 maggio 2020 03:22 rispondi a LorenzoIo non difendo nessuno, la legge se giustamente esiste x una panchina si immagini per aree naturalistiche massacrare da anni senza interventi di chi ha l'obbligo per tutelare. La metafora era.. Vediamo la pagliuzza e non la trave... Tutto qua