
Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Manduria, in persona dell'avvocato Guido Pesce, è stato stabilito in favore del richiedente il diritto al rimborso da parte della compagnia assicurativa della quota parte di premio assicurativo non goduto per la anticipata estinzione del contratto di mutuo. Si è quindi conclusa nel migliore dei modi per un uomo di Avetrana di 82 anni, la controversia nata nel 2016 a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento di circa 80.000 euro con cessione del quinto, estinto a metà delle rate. A seguito della richiesta di rimborso del premio assicurativo sulla vita collegato al mutuo, formulata dall'uomo, sia la società finanziaria che l'impresa di assicurazione, contestando i criteri di calcolo, si erano opposti alla restituzione delle somme versate dal consumatore.
A conclusione dell'iter giudiziario, il Giudice di Pace di Manduria, accogliendo integralmente la tesi dell'avvocato Antonio Casto, difensore del cittadino che aveva stipulato il finanziamento, respingeva le opposizioni della società finanziaria e della compagnia assicurativa, condannando quest'ultima alla restituzione delle somme percepite a titolo di premio assicurativo. Tale pronunzia, costituisce un importante precedente giurisprudenziale di merito in favore del cittadino/consumatore in una materia complessa, in quanto oggetto di pronunzie anche dell'arbitro bancario finanziario.
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