
Per anni aveva chiesto ed ottenuto fondi comunitari per l’agricoltura senza averne diritto. Per questo un manduriano di 52 anni, A.P., è stato definitivamente condannato dalla Corte di Cassazione che ha confermato i due gradi di giudizio che lo avevano ritenuto colpevole dei reati di indebita percezione di contributi pubblici. All’imputato era stato contestato di aver presentato all’Agea, per dieci anni di seguito, dal 2009 al 2019, la domanda per accedere al Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), attestando di essere a conoscenza delle disposizioni di legge in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e delle relative sanzioni penali e amministrative, omettendo di informare l’ente erogatore di essere stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 1999 al 2004, così percependo indebitamente le erogazioni del fondo.
Finito, per questo, sotto processo, il primo giudice aveva dichiarato l'imputato responsabile per la sola erogazione percepita nell’annualità del 2019 e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Per le restanti annate incassate, il giudice aveva ritenuto i fatti o non integranti i reati contestati per l'entità (sotto soglia) della somma indebitamente percepita o i relativi reati estinti per prescrizione. L’appello aveva poi confermato la pena.
Nel ricorso in Cassazione, l’avvocato dell’imputato aveva fondato il ricorso sulla presunta ignoranza del suo assistito. «I prestampati compilati dal ricorrente – si legge nella memoria difensiva - erano generici quanto ai riferimenti normativi, con la conseguente oggettiva impossibilità di leggerli per un soggetto che non fosse un operatore di diritto; era pertanto facile incorrere in errore», per cui, aveva insistito la difesa, «la qualifica di imprenditore agricolo non conferisce particolari capacità giuridiche».
Ai supremi giudici è bastato appellarsi all’antico principio secondo cui la legge non ammette ignoranza. «L’ignoranza inevitabile della legge – si legge nella sentenza -, non può certo essere strumentalizzata per coprire omissioni di controlli o atteggiamenti indifferenti o superficiali da parte di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale, ovvero per la qualificazione tecnica (imprenditore agricolo o commerciale), sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che regola l'attività svolta ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio della loro attività».
L’imprenditore agricolo dovrà quindi scontare la pena inflitta nei due gradi di giudizio e dovrà inoltre farsi carico delle spese del terzo grado di giudizio oltre ad un’ammenda di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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4 commenti
giorgio sardelli
gio 28 aprile 2022 06:47 rispondi a giorgio sardelliLu furbu illanu si impropria di aiuti non spettanti lu piunu e lu condannunu e paia a pisu ti oru. Lu furbu che ha studiato conosce la giurisprudenza e sa quali porte aprire lu piunu non lo condannano e non ci paia na mano lava lotra in sintesi la legge è uguale per tutti li f......i
Realtà
gio 28 aprile 2022 08:27 rispondi a RealtàAlcuni "illani" sono furbissimi
Marco
gio 28 aprile 2022 06:00 rispondi a MarcoSe l'avvocato ci tiene così tanto può soggiornare a nostre spese nella stanza del suo amico cliente, mai sia fa danni pure in carcere, visto che è ignorante... 🧟®
Marco
gio 28 aprile 2022 05:57 rispondi a MarcoLu illanu iè maledettu. Il villano (mandriano) è maledetto. Si arricchisce con la campagna, viaggia illegalmente con la NAFTA AGRICOLA (gasolio agricolo) e fa lavorare in nero quei pochi ragazzi che vanno in campagna... 🧟®