
La Commissione Tributaria di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un manduriano proprietario di un immobile situato a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, contro il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, annullando la richiesta di pagamento di un contributo consortile per l’annualità 2019. Il contribuente è stato difeso dall’avvocato Mario Nazario Nardella.
La vicenda nasce da un sollecito di pagamento notificato nel marzo 2024 dalla società Creset S.p.A., incaricata della riscossione per conto del Consorzio. Il ricorrente, attraverso il suo avvocato, ha contestato l’atto sostenendo che l’immobile, censito come civile abitazione nel nuovo catasto edilizio urbano, si trova in zona urbana e non usufruisce di alcun beneficio derivante dall’attività di bonifica del Consorzio, smaltendo autonomamente le acque reflue tramite impianto settico e servizio privato a proprie spese.
Il giudice ha ritenuto fondate le eccezioni richiamando la normativa regionale che disciplina le esclusioni dal contributo consortile. La legge in questione prevede appunto l’esenzione per gli immobili urbani o per quelli che non scaricano nel sistema di scolo del comprensorio. A rafforzare la tesi portata avanti con successo dall’avvocato Nardelli, anche una delibera commissariale del Consorzio Arneo che prevede appunto l’esclusione dal tributo per immobili con caratteristiche urbane.
Il Consorzio si è costituito in giudizio sostenendo la regolarità della procedura di imposizione, ma, secondo il giudice, non ha fornito argomentazioni puntuali rispetto alle specifiche condizioni dell’immobile, limitandosi a una difesa generica fondata sull’esistenza dei piani di classifica e riparto.
Quanto alla società Creset, che aveva sollevato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, la Commissione tributaria ha ribadito che, in quanto soggetto incaricato della notifica e della riscossione, essa è legittimamente parte nel giudizio, secondo quanto già affermato anche dalla Corte di Cassazione. Alla luce degli elementi forniti in giudizio, la Commissione ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione di pagamento, disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità del caso.
Una sentenza significativa che sottolinea come non sia legittimo imporre un contributo di bonifica su immobili ubicati in aree urbane e privi di connessione funzionale con le attività consortili, soprattutto quando il proprietario dimostra di sostenere autonomamente i costi di smaltimento delle acque reflue.
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1 commento
Manduriano libero
oggi, mer 25 giugno 08:34 rispondi a Manduriano liberoGiustizia è finalmente fatta. Ma a quale prezzo? Al di là del sentirsi estorto, perché la loro imposizione su un servizio inesistente a parer mio è paragonabile ad un atto illecito legalizzato,, ma le spese compensate a quanto ammonteranno? Ovviamente saranno relative solo a quella cartella? Di conseguenza l’anno dopo saremo punto e a capo? Mi sa che mi converrà pagare le 13€ con 1000 imprecazioni ecc. ecc.