Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di uno stabilimento balneare di San Pietro in Bevagna che chiedevano l’annullamento del provvedimento sanzionatorio del comune di Manduria che nel 2022 li ha multati con 750 euro per aver organizzato, la notte di ferragosto di quell’anno, una mega festa sulla spiaggia con almeno 500 persone. L’inosservanza che violava le misure anti Covid dell’epoca, era stata verificata dagli agenti di polizia del locale commissariato che avevano inoltre disposto la chiusura del lido per cinque giorni.
I giudici amministrativi hanno giudicato inammissibile il ricorso per difetto di competenza. La materia, insomma, sarebbe di pertinenza della magistratura ordinaria, il Tribunale civile in questo caso, e non di quella amministrativa. L’impresa potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tar Lecce.
La tesi dell’avvocato del comune, Annalisa Di Giovanni, regolarmente costituita, contestava all’impresa di essere stata autorizzata per un evento con la presenza di cento persone che si sarebbe concluso entro la mezzanotte tra il 14 e il 15 agosto 2022.
«Per il giorno 14 agosto 2020, a seguito di accertamenti eseguiti in loco da parte del personale del Commissario di pubblica sicurezza di Manduria – si legge nella memoria dell’avvocato comunale -, il 15 agosto 2020 verso le ore 00:20, quindi ben oltre le ore 24.00, è risultato che “Sulla spiaggia di pertinenza del lido vi era la contemporanea presenza di circa 500 persone, intenti a ballare a ritmo di musica incitati dal DJ».
Un’affollata festa discoteca sulla spiaggia, quindi, le cui immagini, foto e video, avevano affollato la rete attraverso i profili social dei partecipanti. Tutti senza mascherina di protezione. La normativa Covid specifica imponeva invece queste misure. «Con decorrenza dal 13 agosto, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti».
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1 commento
Gregorio
mar 9 luglio 16:19 rispondi a GregorioSecondo me, si dovrebbe annullare, perché in quel periodo le restrizioni erano in CONTINUO cambiamento e di conseguenza sono andati via SCEMANNU SCEMANNU. C’erano delle zone troppo “fiscali” e zone che “sorvolavano” , in poche parole, come si dice a Manduria: -“ Cì fiji e cì fijastri “ !!! Boh 🤷♂️