Giovedì, 25 Aprile 2024

Salento Puglia e mondo

All'interno il comunicato integrale della Procura di Potenza

Ex Ilva, "Capristo raccomandato per favorire l'avvocato Amara e lo stabilimento tarantino"

L L'ex procuratore Carlo Maria Capristo | © La Voce di Manduria

L'avvocato Piero Amara è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sull'ex Ilva coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza e nella quale è coinvolto anche l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo. In seguito il testo integrale del omunicato stampa della Procura della Repubblica di Potenza con tutti i capi d'accusa a carico degli indagati.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza - dopo avere coordinato e diretto complesse investigazioni svolte dalla Polizia Giudiziaria di seguito indicata — nella mattinata odierna ha delegato :
— il Nucleo di Polizia Economico — Finanziario di Potenza, la Sezione di PG. — l’Aliquota Guardia di Finanza di Potenza di questa Procura, il GlCO di Roma, la Tenenza della GdF di Molfetta ; — la Squadra Mobile della Questura di Potenza; a dare esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di CAPRISTO Carlo Maria, gia Procuratore della Repubblica di Trani e Taranto, RAGNO Giacomo, avvocato del foro di Trani, AMARA Piero, gia avvocato e consulente dell’Eni e dell’ex Ilva in AS, NICOLETTI Nicola, socio PW’C e già consulente esterno della struttura commissariale dell’lLVA, PARADISO Filippo, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Ministero degli Interni nonché a notificare ulteriori cinque informazioni di garanzia ad altri indagati.
Gli arrestati sono stati ritenuti dal Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza, gravemente indiziati dei seguenti delitti:

CAPRISTO Carlo Maria
a) delitto p e p. dagli artt 81 cpv 323 - 378 Cp, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Procuratore della Repubblica di Trani, al fine di consentire al funzionario di cancelleria Cotugno Domenico, responsabile della sua Segreteria e persona a lui particolarmente legata, di eludere le indagini — e, quindi di ottenere un indebito vantaggio anche patrimoniale consistente nel non essere sottoposto a procedimento penale evitando le relative spese ed il pagamento di eventuali risarcimenti: prima si auto—assegnava il procedimento penale nr 6591 /15—44 a carico di ignoti per il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio — ex art. 326 c.p., relativo ad una fuga di notizie a . beneficio dei difensori degli indagati — assisti dallo studio legale Desiderio/Papagno — riguardante le indagini e le intercettazioni di cui al p.p. penale nr 8379/13, relativo a gravi reati contro la PA (delegato al PM dott Ruggiero), poi — in violazione della normativa che impone al PM di ricercare le prove necessarie ad accertare i fatti, corollario del principio di obbligatorietà dellO’azione penale — ometteva di svolgere qualsiasi indagine ( nessuna delega , nessun accertamento svolto direttamente dal PM) al fine verificare chi, all’interno degli apparati giudiziari e di polizia, avesse propalato la notizia relativa alle indagini in corso (ed ancora segrete) nei confronti, fra gli altri, di De Feudis Sergio e Modugno Antonio, nonostante esistessero elementi indiziari che consentissero di approfondire le investigazioni in direzione del suddetto Cotugno che — sulla base dell’annotazione della Digos di Bari n.2 Sez. del 31/03/2016 — risultava frequentare lo Studio Desiderio/Papagna (vale a dire quello che aveva recepito le notizie segrete sulle indagini ed intercettazioni in-corso nel p.p. nr 8379/13 RGNR Mod. 21) ben conosciute dal Cotugno in ragione della sua funzione di Segretario del Procuratore che — come da progetto organizzativo — apponeva il visto su tutte le richieste d’intercettazione (fra cui quelle relative alle investigazioni in corso nel p.p. nr 8379/13/21). Infine, l’ultimo giorno di sua presenza in servizio presso la Procura di Trani, omessa ancora ogni investigazione, richiedeva al Gip l’archiviazione del procedimento nr 6591/15—44.

Capristo Carlo Maria — Nardi Michele (nei cui confronti, si procede senza applicazione di misure cautelare, non essendo state ritenute sussistenti le relative esigenze) b) delitto p. e p dagli artt. 81 cpv, 319 ter, in rel. agli artt 318 e 319, 321 61 nr 2 cp, perché, in permanenza, in concorso necessario fra loro, Capristo Carlo, soggetto passivo della corruzione quale Procuratore della Repubblica di Trani e Nardi Michele, soggetto attivo della corruzione quale Magistrato in servizio all’epoca dei fatti presso l’Ispettorato Generale del Ministero nonché quale componente di una associazione a delinquere dedita alla commissione seriale di corruZioni in atti giudiziari ed all’illecito “aggiustamento” di processi (attraverso false testimonianze, calunnie, falsi ideologici, corruzioni ecc, delitto associativo in relazione alla quale, in uno con svariati reati—?ne, veniva condannato dal GUP presso il Tribunale di Lecce con sentenza 349/ 2020 del 9.7.2020) composta anche dal Sostituto Procuratore di Trani Antonio Savasta, dall’Ispettore di PS Di Chiaro Vincenzo, da Flavio D’Introno usuraio operante nel Circondario di Trani, Cuomo Simona, professionista legale, nonche', comunque, quale correo dei predetti e dell’Avv.to Giacomo Ragno e del Sostituto Procuratore di Trani Luigi Scimè in delitti di corruzione, falso, calunnia, ecc — commettendo, Nardi, il fatto al fine sia di eseguire che di occultare i delitti sopra indicati — facevano mercimonio della funzione di Procuratore della Repubblica di Trani del Capristo che, stabilmente, la vendeva al Nardi.
Segnatamente, avendo, il Nardi, messo a disposizione del Capristo l’utilità consistente nel suo impegno a sostenerlo nella nomina a Procuratore della Repubblica di Trani (nomina avvenuta nel 2008) — impegno consistente in una obbligazione di mezzi e non di risultato che si manifestava in una attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione nei confronti di chi era in grado di determinare’la nomina del Capristo — otteneva da quest’ultimo, una volta nominato Procuratore nella sede suddetta, in violazione dei suoi doveri d’imparzialita nell’esercizio dell’azione penale e dei suoi poteri d’indagine, nonché di quelli di vigilanza e sorveglianza sui Magistrati del proprio Uf?cio, una totale, stabile e permanente profezia/ze dei variegati ed illeciti interessi del Nardi in vicende processuali proprie e di persone di suo interesse, nonchè la protezione @ L'ape/”mm in favore dei Sostituti Procuratori della Repubblica Antonio Savasta e Luigi Scimè, non solo particolarmente legati al Nardi, ma con i quali, e grazie ai quali, il predetto Nardi, per un verso, aggz'z/J‘fauai procedimenti di suo interesse presso la AG di Trani e con i quali, per altro verso, svolgeva e avrebbe svolto lucrose attivita delittuose (cosi come anche indicate nella sentenza di condanna nr 349 / 2020 del 9.7.2020 del GUP di Lecce) che ruotavano intorno ai procedimenti penali loro assegnati. In particolare, il Capristo, in conseguenza dell’accordo corruttivo, da una parte, curava anche in prima persona e con particolare sollecitudine gli interessi del Nardi presunta parte offesa ed indagato in numerosi procedimenti penali pendenti innazi alla AG di Trani ( ad esempio accettando che Nardi presentasse denunce di reato attraverso sms che lui poi attiviava immediatamente con deleghe alla pg, ovvero rallentando la trattazione di procedimenti in cui il Nardi era indagato) e, dall’altra, pur considenrando i due predetti Magistrati (Savasta e Scimè) poco affidabili in quanto dediti a perseguire interessi non istituzionali nell’esercizio delle loro funzioni, pur sapendoli coinvolti, a seguito di numerosi esposti e denunce, in vicende di rilevanza penale e disciplinare e pure in presenza ( anche3 perché rappresentatogli da altri colleghi dell’Uf?cio) di pareri, richieste, pron'edimenti, anomali di Scimè e Savasta, che prendevano in contrasto con le prassi ed i criteri generali applicati dall’Ufficio in casi simili, OVVCIO in contrasto con le determinazioni assunte dai titolari del procedimento — talora sostituiti per loro momentanea assenza — anziché vigilare sulla attivita giudiziaria dei citati Scimè e Savasta, sulle evidenti situazioni di incompatibilità processuale ed ambinetale in cui si trov avano (e che avrebbero richiesto l’astensione del PNI se non addirittura la promozione, attivazione e segnalzione per l’avvio di procedure tese ad un loro trasferimento per motivi d’incompatibilita ambientale) e, quindi, anziché vigilare sulla concreta imparzialità del loro operato, sottoponendolo ad attento vaglio, richiedendo, ove necessario, sia opportuni chiarimenti che una previa esposizione delle determinazioni che intendevano assumere, li valorizzava da un punto visto professionale, sia attribunedo loro incarichi, designazioni e deleghe di particolare rilevanza nell’Uf?cio, sia con giudizi di professionalità assolutamente lusinghieri, sia, in?ne, tutelandoli — con azioni ed omissioni — nelle sedi competenti a valutare le condotte illegittime degli stessi.


AMARA Piero, CAPRISTO Carlo Maria, NICOLETTI Nicola, PARADISO Filippo, RAGNO Giacomo

e) delitto p. e p. dagli artt 110, 81 cpv, 319 ter, in rel. agli artt 318 e 319, 321 cp, perché, CAPRISTO, AMARA, PAILÀDISO e NICOLETTI in permanenza, RAGNO con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro come speci?cato appena di seguito: CAPRISTO Carlo Maria in qualità di Procuratore della Repubblica di Trani dal 2008 ?no al 6 Maggio del 2016 e di Procuratore della Repubblica di Taranto dal 7 Maggio 2016 al 16/ 07/ 2020, soggetto passivo della corruzione in atti giudiziari contestata in permanenza nel presente capo; Giacomo RAGNO, amico personale del CAPRISTO e avvocato penalista del Foro di Trani, concorrente del CAPRISTO in alcuni speci?ci episodi corruttivi di seguito specificati, nonché bene?ciario di alcune delle utilità ricevute [Olli/”a z'm' dal CAPRISTO stesso; AMARA Piero, avvocato penalista operante su tutto il territorio nazionale, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza sia a Trani che a Taranto come di seguito speci?cato; PARADISO Filippo funzionario della Polizia di Stato dedito a curare, previa retribuzione, le relazioni pubbliche dell’AhlARA, concorrente di AMARA, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza e di seguito speci?cata; NICOLETTI Nicola — consulente dei Commissari di ILVA in AS, delegato dai Commissari Straordinari a seguire e coordinare (sulla base di direttive dei Commissari ma di fatto conampia e notevole autonomia) le vicende gestionali, produttive, legali che riguardavano gli Stabilimenti ex Ilva di Taranto fra il 2015 ed 11 2018, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari compiuta in permanenza, come di seguito specificato; commettevano le seguenti attività di corruzione in atti giudiziari connesse e collegate fra lOro. Segnatamente, il CAPRISTO stabilmente vendeva ad Amara e Nicoletti, la propria funzione. giudiziaria, sia presso la Procura di Trani ( a favore del solo Amara) che presso la Procura di Taranto (a favore di Amara e Nicoletti ) svolgendo, in tale contesto, il PARADISO, funzione d’intermediario presso il CAPRISTO per conto e nell’interesse di AMARA Piero, facendo ciò, il CAPRISTO, in cambio dell’utilità costituita dal costante interessamento di AMRA e PARADISO (il secondo stabilmente remunerato dal primo) per gli sviluppi della sua carriera (il4 CAPRISTO, sul punto, risultava particolarmente sensibile, in quanto, cessando de?nitivamente dal suo incarico di Procuratore della Repubblica di Trani nel 2016, sarebbe rimasto privo di incarichi direttivi, al cui immediato conferimento, invece, anelava). Tale interessamento sia di AMARA che di PARADISO (che agivano in sinergia e coordinandosi fra loro) - che consisteva in una obbligazione ' di mezzi e non di risultato verso il CAPRISTO — in particolare si manifestava in una incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione svolta, in favore del CAPRISTO, dai corruttori su membri del CSM (da loro conosciuti direttamente o indirettamente) e/ o su soggetti ritenuti in grado d’in?uire su questi ultimi, in occasione della pubblicazione di posti direttivi vacanti d’interesse del CAPRISTO (fra cui la Procura Generale di Firenze,-la Procura della Repubblica di Taranto ed almi ancora).


Nel dettaglio, il CAPRISTO:

- nella sua qualità di Procuratore della Repubblica di ILni, essendo stato posto in relazione con l’AMARA dal PARADISO, al ?ne di accreditare presso l’ENI l’AMARA 'stesso quale legale intraneo agli ambienti giudiziari tranesi in grado d’interloquire ' direttamente con i vertici della Procura, ed al ?ne, quindi, di agevolarlo nel suo percorso professionale:
1. si autoassegnava, in co—delega con i Sostituti SAVASTA Antonio e Pesce Alessandro, 1 procedimenti penali nr 25/15/46, nr 136/15/46 scaturenti da esposti anonimi redati dallo stesso AMARA e consegnati a mani proprie ovvero per il tramite di fiduciario, al Capristo stesso;
2. nonostante: a) la palese strumentalità degli esposti anonimi che li avevano generati (redatti dall’Avv. AMARA per accreditarsi presso i vertici ENI quale soggetto in grado di interloquire su tali procedimenti), nei quali veniva prospettata la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realta inesistente) progetto criminoso — che risultava, in modo ovviamente artificioso, concepito in Barletta, (proprio affinchè il fatto fosse di competenza della Procura di Trani) — che mirava a destabilizzare i vertici dell’ENl ed in particolare a determinare la sostituzione dell’Amministratore Delegato De Scalzi, che in quel momento era invece indagato dalla AG di l\lilano per gravi fatti di corruzione, sicché con le delazioni in esame si intendeva fare apparire il De Scalzi come vittima di un complotto ordito da soggetti che avevano rilasciato presso la procura di Milano dichiarazioni indizianti a suo carico; b) la circostanza che il primo di tali esposti fosse giunto presso la Procura di Trani in modo decisamente sospetto ed apparentemente inspiegabile (recapitato a mano — pur essendo anonimo - direttamente presso l’Ufficio ricezione atti senza che risultasse chi lo avesse consegnato e chi lo avesse ricevuto e poi regolarmente protocollato, assegnato ed iscritto); 3. disponeva lo svolgimento d’indagini anche approfondite ed inconsuete, se non illegittime (fra cui escussioni ed acquisizioni tabulati) in considerazione della natura anonima dell’ esposto, anche sollecitando in tale senso i colleghi co-delegati che invitava in più occasioni ad effettuare ulteriori approfondimenti investigativi che risultavano funzionali agli interessi di AMARA Piero (che aveva inviato gli esposti e che aveva necessita di rafforzare e “vestire” la tesi del complotto contro l’AD di ENI De Scalzi);
4. accettava una interlocuzione assolutamente impropria ed anomala con Piero ANLARA sulle vicende investigative in [‘le/?' oggetto degli esposti anonimi, in quanto: a) in primo luogo, alcun indagato o parte offesa aveva nominato AMARA quale proprio legale; b) in secondo luogo, i procedimenti, al momento di tali interlocuzioni, erano segretati e anche le stesse notizie stampa pubblicate 111 quei giorni sulla esistenza delle indagini a Trani sul cd “complotto Eni” erano del tutto inconferenti (se non sospette) e, comunque, non idonee a legittimare, su queste Vicende, una5 interlocuzione fra un a\vocato (AMAKA) neppure nominato formalmente da un soggetto - processuale legittimato ed il Procuratore della Repubblica di Trani; c) con la predetta condotta compiacente, consentiva ad A‘MARA di proporsi e mettersi in luce presso Eni, per un verso, come punto di riferimento e tramite verso la AG in quella specifica vicenda e, per altro verso, come legale meritevole di nuovi ed ulteriori (e ben remunerati) incarichi;
5. disponeva, per compiacere le richieste di AMARA (che aveva preso accordi con il PM di Siracusa Longo Giancarlo, da lui stesso corrotto affinché si prestasse a seguire le indicazioni dell’AMARA nella conduzione di una analoga strumentale indagine preliminare avente a oggetto il descritto complotto ai danni del De Scalzi) previe irrituali intese con il predetto Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa Longo (e non con il Capo di quell’Uf?cio) la trasmissione, per motivi di competenza territoriale, dei procedimenti suddetti nonostante la PG delegata avesse rappresentato, non solo l’infondatezza degli esposti anonimi ma la loro connessione con le indagini preliminari condotte nei confronti del De Scalzi dalla Procura della Repubblica di Milano; - nella qualità di Procuratore della Repubblica di Taranto, al ?ne di accreditare l’AMARA e NICOLETTI presso l’Ilva in AS ed al ?ne di agevolare la loro ascesa professionale:

1. ricevuta la descritta sponsorizzazione nella nomina a Procuratore di Taranto mostrava,

apertamente, di essere sia amico che estimatore dell’Axv AMARA e del NICOLETTI e si rendeva

promotore di un approccio dell’ufficio certamente più aperto, dialogante e favorevole alle esigenze

dell’ILVA A.S., cosi da rafforzare nell’Amministrazione Straordinaria di Ilva — e, in particolare, nel

Laghi Enrico — il convincimento che Al\IAlL\ e NICOLETTI, nelle loro vesti di legale il primo e

consulente “factotutm” della Amrn.Straordinaria il secondo, potessero più agevolmente di altri

professionisti interloquire con la Procura di Taranto, consentendo al NICOLETTI di consolidare il

suo rapporto fiduciario con i Commissari di Ilva in AS ed ampliare in futuro il loro ruolo all’interno

di tale azienda, a cui CAPRISTO, in virtù di tali rapporti corruttivi con Amara e Nicoletti, garantiva

— come meglio di seguito specificato — una gestione dei numerosi procedimenti ed indagini in cui era

coinvolta ILVA in AS (sia come persona giuridica che in persona dei suoi dirigenti)

complessivamente favorevole, ottenendo, altresì, in cambio da NICOLETTI — che comunque

aveva sostenuto l’attività di “sponsorizzazione” del CAPRISTO quale Procuratore di

Taranto svolta da Paradiso e AMARA; i favori materiali ( incarichi ad amici del Capristo —

segnatamente all’avvio Giacomo ragno — che poi saranno elencati)

2. garantiva, così, con la descritta condotta compiacente verso Amara, e grazie alla fattiva

collaborazione di NICOLETTI, il conferimento in favore dell’avv. AMARA di 2 incarichi, entrambi

dalla persona giuridica ILVA a.s. (uno di consulenza del 29.6.16 nel processo Ambiente svenduto e

l’altro del 19.9.16 nel procedimento per la morte dell’operaio Giacomo CAMPO), così fornendo

anche NICOLETTI un contributo diretto alla realizzazione dell’accordo corruttivo AMARA

CAPRISTO;

3. nel procediemnto penale Ambiente Svenduto, per disastro ambientale ed altro, assecondava e portava a conclusione, coordinando un composito gruppo di

PPMM delegati, le “trattative” svolte in diversi incontri per una applicazione della pena ex' art 444

cpp seguite alla proposta di Ilva in AS persona giuridica (che attribuiva a tale “patteggiamento”

valore strategico., non solo a livello processuale, ma anche ai fini dello sviluppo economico e

produttivo dell’azienda), della quale Piero AMARA era divenuto consulente esterno, e di cui

NICOLETTI era pure grande fautore, richiesta che veniva poi rigettata dall’Organo Giudicante

competente;6

4. nel procedimento nr 7492/2016 R.G.N.R. Mod. 21 per l’incidente mortale occoo nel 2016

all’operaio Giacomo Campo il 17.9.16, nel quale AMARA veniva nominato in data 19 settembre

2016 difensore di ?ducia dell’ILVA Spa in A.S., riceveva indicazioni da AMARA per la nomina di

Sorli Massimo quale Consulente tecnico Che avrebbe dovuto svolgere un sopralluogo e connessi

accertamenti presso il predetto impianto [Id [70sz (come poi ZIVVCIlthO, tanto che il consulente Ing.

Sorli Massimo partiva da Torino domenica 18.9.16, giungeva a Taranto la domenica stessa con volo

areo pagato da AMARA tramite suo prestanome, Miano Sebastiano, in serata riceveva l’incarico ex

360 cpp irripetibile, e il lunedi mattina 19.9.16 svolgeva e concludeva il sopralluogo); sollecitava i

suoi Sostituti a provvedere con massima sollecitudine al dissequestro dell’AFO 4 (che poi avveniva

in 48 ore, peraltro sulla base dell’impostazione difensiva dell’ILVA, rivelatasi infondata, relativa alla

insuperabile necessita di alimentare, per mezzo dei macchinari coinvolti nel sinistro, l’altoforno e,

quindi, impedire sbalzi di temperatura che lo avrebbero danneggiato, mentre in poca successiva

emergeva come tale temperatura costante all’interni dell’altoforno potesse essere mantenuta anche

attraverso altri, ma più costosi sistemi). Gestiva, subito dopo l’incidente, i rapporti con la stampa

(rientranti nei suoi compiti istituzionali secondo l’ordinamento giudiziario) in modo da fare

intendere, sia pure implicitamente .ma univocamente, che Ilva in As, ovvero i suoi dirigenti,

potessero essere stati vittime di attivita di sabotaggio in loro danno e comunque proponendosi

quale garante delle politiche di risanamento ambientale poste in essere da ILVA in AS e quindi dai

Commissari straordinari (manifestando pubblicamente, in più occasioni, che la sua Procura avrebbe

a questo ?ne lavorato in sinergia con l’Amministrazione Straordinaria).



5. manifestava apertamente, all’esterno ed all’interno dell’Uf?cio, la sua posizione “dialogante” con

il NICOLETTI (che così accreditava, al pari di AMARA, presso la struttura commissariale come

elemento indispensabile per la gestione dei rapporti e la AG tarantina) e la sua benevola

predisposizione ad assecondare e considerare le esigenze della struttura commissariale di Ilva in AS,

determinando un complessivo riposizionamento del suo Ufficio rispetto alle pregresse, più rigorose,

strategie processuali ed investigative, manifestate dalla Procura della Repubblica diretta dal suo

predecessore (che ad esempio aveva rigettato una precedente richiesta di applicazione pena

presentata da Ilva in AS persona giuridica);

6. nel p.p. nr 4606/15 R.G.N.R. Mod. 21 (cd. Arianna/Al), dapprima sollecitava il PM titolare delle

indagini a concedere la facolta d’uso dell’AFO 2, nonostante l’accertata parziale inadempienza da

parte dell’Ilva alle prescrizioni; poi concordava con NICOLETTI, che conseguentemente esercitava

pressioni sull’avv. BRESCIA Francesco (dell’uf?cio legale ILVA), af?nché l’operatore sul “campo

di colata” fosse indotto a confessare la sua esclusiva responsabilità onde escludere qualsivoglia

coinvolgimento dell’azienda e della dirigenza; quindi richiedeva al PM titolare di valutare

favorevolmente la posizione dell’Ingegnere Ruggero Cola, difeso dall’arnico Avv. RAGNO,

suggerendone lo stralcio e la definizione con richiesta archiviazione (senza raggiungere l’intento

grazie alla opposizione del PM che non aderiva alla impostazione difensiva sebbene condivisa dal

Procuratore); in?ne, appro?ttando del periodo di ferie del PM titolare — induceva il sostituto in

servizio ad esprimere parere favorevole a tale facoltà d’uso.



A fronte di tali favori resi dal CAPRISTO, NICOLETTI, abusando della sua qualità di gestore di

fatto degli Stabilimenti Ilva in AS di Taranto, condizionava i dirigenti Ilva sottoposti a

procedimenti penali presso la AG di Taranto (procedimenti nei quali rispondevano per reati

commessi nell’esercizio delle loro funzioni) af?nché conferissero una serie di incarichi difensivi

— poi remunerati dall’Ilva in AS, salva eventuale (e mai avvenuta) rivalsa della stessa società, come7

previsto dal contratto nazionale di lavoro dei dirigenti d’azienda — all’AVV.t0 RAGNO Giacomo,

a/fer ego del CAPRISTO, in ragione dello stretto legame tra i due risalente fin dai tempi in cui

CAPRISTO era Procuratore della Repubblica di Trani, e da questi sponsorizzato quale

professionista da favorire anche con riferimento ad incarichi professionali da ricevere dall’Ilva,

come avvenuto per ben 4 mandati difensivi (conferiti al RXGNO da De Felice Salvatore e Cola

Ruggero, dirigenti Ilva in AS, che fruttavano parcelle per complessivi euro 273.000 circa):

1. mandato difensivo conferito al KXGNO, da De Felice Salvatore, dirigente llva in AS già direttore

di stabilimento, nel p.p. nr 938/2010 R.G.N.R. Mod. 21 — RG ASS 1/2016 (ambien/‘d went/1170), in

data 2.2.2017;

2. mandato difensivo conferito al KXGNO da Cola Ruggero, dirigente Ilva in AS e Direttore dello

Stabilimento di Taranto dall’Agosto 2014 fino ad Ottobre 2016 e di nuovo da Maggio 2018 a

Ottobre 2018, nel pp. cd “incide/Ile Campo” recante nr 7492/2016 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina

depositata in data 10.10.2017);

3. mandato difensivo conferito al KXGNO da Cola Ruggero nel pp. cd “incide/ife (Hamra/M ’ recante

nr 4606/2015 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina depositata in data 01.03.2017);

4. mandato difensivo conferito al RAGNO da Cola Ruggero nel p.p. cd “Loppcf’ recante nr

8836/2015 R.G.N.R. Mod. 21 (nomina effettuata il 30.9.2017).



CAPRISTO Carlo Maria, RAGNO Giacomo, nonché SOAVE Massimiliano, SAVASTA

Antonio, D’INTRONO Flavio, NARDI Michele e BALDUCCI Franco Maria
(nei confronti

degli ultimi cinque si procede senza applicazione di misure cautelari per l’assenza delle

relative esigenze) .

d) delitto p. e p dagli artt 81 cpv, 110, 317 Cp, perché, in concorso e previo accordo fra loro, con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Capristo quale Procuratore della Repubblica di

Trani e mandante, Savasta quale PM del predetto Uf?cio delegato alle indagini ed ai procedimenti

... e quale mandante, Nardi Michele quale Magistrato in servizio presso l’ispettorato generale e mandante, Nardi e

D’Introno, quali intermediari fra i predetti mandanti e Balducci che aveva il compito di avvinare le parti

offese e indurle, come poi meglio descritto, a piegarsi alla volontà dei suddetti PPUU, Ragno Giacomo

avvocato operante nel Foro di Trani e Soave Massimimiliano dottore commercialista e consulente

tecnico in materia contabile, quali materiali esecutori (ubitamente a Balducci) e beneficiari del delitto,

abusando delle qualità. dei suddetti Pubblici Uf?ciali Capristo e Savasta e del notorio strettissimo

rapporto preferenziale che il Ragno aveva con i predetti Magistrati (notorietà alimentata dai

comportamenti concludenti ed ostentati del Capristo, del Savasta e del Ragno) sicchè le vittime si

?guravano che unica possibilità per ottenere giustizia presso gli Uf?ci Giudiziari di Trani fosse quella di

affidarsi a difensori e professionisti di gradimento del Capristo e dello stesso Savasta, costringevano

Zucaro Sergio e Zucaro Massimo, indagati per il delitto di riciclaggio nel procedimento penale

2599/ 2072 RGNR mod 27, a dare mandato al Ragno quale difensore di fiiducia e al Soave quale

consulente di parte e ad erogare agli stessi, solo quale anticipo e senza che alcuna concreta attività

difensiva fosse svolta, la complessiva somma di euro 15.000 (di cui euro 10.000 a Soave ed euro 5.000

al Ragno). '8

Le accuse mosse da questo Ufficio agli indagati — che, allo stato ed in questa fase procedimentale hanno

trovato conferma a livello di gravità indiziaria nell’ordinanza cautelare del Gip — si fondano su

complesse indagini che hanno comportato l’audizione di circa 80 testimoni (tutti ascoltati da questo

Ufficio coadiuvato dalla citata polizia giudiziaria),sull’acquisizione di copiosa documentazione cartacea

ed informatica (ottenuta anche attraverso lo scambio di atti ed informazioni con le Procure di Milano,

Roma, Messina, Lecce e Perugia) su indagini finanziarie e bancarie, sulla acquisizione di atti processuali

presso gli Uf?ci Giudiziari di Trani e Taranto, ottenuti grazie alla indispensabile cooperazione delle

AAGG dei predetti capoluoghi.

Le investigazioni hanno amro inizio nel Giugno del 2020, dopo le prime indagini nei confronti di Carlo

Maria Capristo (sfociate in una prima misura cautelare nel Maggio 2020 e nel successivo rinvio a

giudizio degli imputati) . Dunque si tratta di un filone d’indagine che rappresenta un ulteriore sviluppo;

ancorchè con nuove contestazioni, della primigenia investigazione.



All’esito delle richieste cautelari di questo Uf?cio, il Gip presso il Tribunale di Potenza, in particolare,

ha disposto:


nei confronti dell’axwrocato Giacomo RAGNO e del dr. Nicola NICOLETTI la misura cautelare degli

arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni;

nei confronti dell’aW'ocato Piero AINIARA e dell’appartenete alla Polizia di Stato Filippo PARADISO

ha disposto la custodia cautelare in carcere;

nei confronti dell’ex Procuratore Carlo CAPRISTO la misura dell’obbligo di dimora presso la propria

abitazione.


Questo Uf?cio inoltre, ha disposto il sequestro preventivo di euro 278.000 nei confronti del’Avvto

Giacomo Ragno -— pari all’importo delle parcelle professionali pagate da i Ilva in A5 in suo favore a

seguito degli incarichi professionali che il Ragno otteneva (nei procedimenti a carico di dirigenti di tale

società pendenti innanzi alla AG di Taranto) nel contesto del patto 'coriuttivo sopra riportato.

Tali somme sono state, infatti, ritenute — sulla base degli indizi raccolti — provento del delitto di

corruzione in atti giudiziari (per 273.000 euro) e del delitto di concussione (per un importo di 5000

euro) sopra indicati.

Sono state eseguite perquisizioni presso le abitazioni e luoghi di lavoro dei suddetti cinque indagati

attinti da misura cautelare personale.

Potenza, 08/06/2021 - II Procuratore della Repubblica Francesco Curcio

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3 commenti

  • M M
    ven 11 giugno 2021 07:27 rispondi a M M

    Amara arrestato!! Volente o nolente una domanda nasce spontanea: Serve più a farlo parlare o a farlo tacere?

  • Egidio Pertoso
    mer 9 giugno 2021 04:19 rispondi a Egidio Pertoso

    Questo è sintomatico del degrado in cui versa la magistratura. Come fare a fidarsi di coloro che amministrano la giustizia? E' mafia nella mafia. E' un governo parallelo di uno stato che,facendo carta straccia della Costituzione, si è reso latitante lasciando che alcune istituzioni di grande potere facciano abuso di azioni e soprusi illegali, interferenti con la vita dei comuni mortali. Delinquenza allo stato puro.

  • DEMETRIO SAMMARCO
    mar 8 giugno 2021 06:18 rispondi a DEMETRIO SAMMARCO

    Bella schifezza! Mai la Magistratura cosi' in basso!

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