
Il Tar di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla «Gial Srl», società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Manduria, che si opponeva alla determina con cui Ager Puglia ha validato l'aggiornamento del Piano economico finanziario della città messapica relativo alle tariffe di conferimento dei rifiuti nel biennio 2024-2025.
La decisione dei giudici amministrativi, depositata ieri a seguito dell'udienza pubblica del 7 aprile scorso, si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza secondo cui gli atti di validazione dei piani economici degli enti, come Ager appunto, «non hanno natura lesiva autonoma, trattandosi di atti interinali e strumentali alla successiva approvazione definitiva da parte dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)».
Secondo il tribunale amministrativo, infatti, solo l'approvazione finale della tariffa da parte di Arera, che è un organismo nazionale, può essere oggetto di ricorso, in quanto rappresenta l'atto lesivo per i soggetti eventualmente interessati. Eventuali vizi dell'atto di validazione come quelli lamentati dalla ricorrente «relativi a presunti errori istruttori o a violazioni del principio del "full cost recovery" si legge in sentenza -, potranno essere fatti valere solo nel contesto dell'impugnazione dell'approvazione finale». La materia del contendere finale era la tariffa a carico della società per il conferimento in discarica dei rifiuti. Onere che ricade poi sui tributi locali e quindi a carico del cittadino.
L'inammissibilità del ricorso decretata dal Tar, fa tirare un sospiro di sollievo agli amministratori comunali e in definitiva ai cittadini, altrimenti costretti a rivedere le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) già stabilita per il biennio di riferimento e in parte già pagata dai contribuenti per l'annualità 2024 e prevista in bilancio di previsione del 2025. Sarebbe stato un salasso, insomma, che avrebbe appesantito le tariffe già per niente leggere stabilite nei conti pubblici. Con questa sentenza del Tar (che la Gial Srl potrebbe impugnare in appello), il valore medio per un'abitazione domestica da 100 a 130 metri quadrati abitata da 2 o 3 occupanti resta a 290 euro. Per le attività commerciali il tributo da pagare, che varia in base alla tipologia, va da 2,86 euro al metro quadro per scuole e associazioni a 10,24 euro per birrerie, bar, ristoranti e affini.
Il Tar ha inoltre richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'intervento di Arera non si limita a un controllo formale, ma comporta una valutazione sostanziale e discrezionale sull'intero impianto tariffario. Pertanto, il giudizio è stato definito in rito, senza esaminare nel merito le censure sollevate da Gial Srl. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e novità delle questioni affrontate. La società ricorrente era rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto mentre il Comune di Manduria aveva affidato il caso all'avvocato Saverio Sticchi Damiani. Il collegio difensivo di Ager, infine, era composto dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine.
Nazareno Dinoi su Quotidiano di Puglia
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