
I cittadini che necessitano di particolari forme di sostegno e di tutela per cecità, sordità e invalidità civile completa o parziale hanno diritto di beneficiare di assegni mensili che supportino una condizione economica disagiata.
A partire dallo scorso luglio, l’INPS ha fatto sapere che procederà con la sospensione delle prestazioni previste qualora i beneficiari non abbiano presentato la dichiarazione del proprio stato reddituale. In parole semplici, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale smetterà di versare il contributo economico a coloro che non hanno dimostrato di percepire un reddito pari o inferiore a quello della soglia prestabilita.
I goditori di assegno sociale e pensione di invalidità sono tenuti ogni anno a dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti socioeconomici e di reddito. La mancata corrispondenza di tali requisiti pone pertanto le basi per la sospensione del contributo previdenziale. Tale sospensione si tradurrà in revoca nel giro di un anno, qualora gli interessati non procedano a definire la propria posizione reddituale.
I soggetti titolari di assegno sociale e invalidità che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi riceveranno un sollecito da parte dell’INPS a mezzo raccomandata. Grazie al servizio di raccomandata online da Ufficio Postale oggi si possono inviare documenti di qualsiasi tipo in pochi secondi, selezionando uno o più destinatari. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e include la stampa del messaggio composto dall’utente, l’imbustatura e l’affrancatura su busta a doppia finestra, la compilazione della ricevuta di ritorno (qualora si sia selezionata la raccomandata A/R) e la consegna al destinatario entro 4-6 giorni dall’invio.
I beneficiari del contributo previdenziale possono regolarizzare la posizione reddituale direttamente dal sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, accedendo all’area privata MyINPS tramite l’inserimento delle proprie credenziali. In alternativa, possono presentare i dati reddituali rivolgendosi agli istituti di patronato o ad altri enti abilitati.
Si ricorda infine che esistono altre condizioni che, qualora si verifichino, determinano la sospensione dell’assegno sociale. Il versamento del contributo verrà interrotto nel caso in cui il beneficiario si spostasse all’estero restando al di fuori dei confini nazionali per un periodo di tempo superiore a 30 giorni consecutivi. A partire dall’anno successivo, il titolare perderebbe quindi il diritto di richiedere la prestazione economica.
Ugualmente, l’assegno viene sospeso in caso di decesso del destinatario. Non si tratta pertanto di un assegno reversibile che possa essere ceduto a un familiare.
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