Giovedì, 18 Aprile 2024

Salento Puglia e mondo

Mozione presentata

«Illegittimo il contributo Arneo se non c'è stata bonifica»

Canale Arneo Canale Arneo

“Non si può pagare un contributo di bonifica senza avere in cambio le opere di bonifica".  Ad affermarlo è il consigliere regionale di FdI, Renato Perrini firmatario di una mozione che richiama il parere della Corte Costituzionale secondo cui «il contributo, il famigerato 630 - scrive Perrini - è illegittimo in assenza di beneficio e la Regione Puglia non può nascondersi dietro fantasiose interpretazioni linguistiche». Il consigliere di Martina Franca si riferisce ad un parere espresso dagli organi di governo regionale per cui «il contributo va pagato anche se il beneficio è indiretto». Chiede Perrini: «Cosa significa indiretto che il contadino deve pagarlo sul suo terreno anche se poi il servizio viene offerto ad altri contadini?».

La nota di Perrini prosegue così. «Nel mondo agricolo pugliese continua la mobilitazione contro il tributo 630 e il Consiglio regionale non può rimanere indifferente. Per questo motivo proporrò ai colleghi consiglieri l’approvazione di una mozione che impegna la Giunta regionale, in persona del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ad adottare un Piano di bonifica realistico ed effettivo che definisca coerentemente l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, nonché a ridefinire i Piani di classifica in modo da determinare con equità e certezza le aree e i soggetti coinvolti dalla prestazioni di servizi».

Di seguito il testo della mozione presentata.

  • L’annosa questione dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara a Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi, ad ogni rinnovo dell’annuale riscossione del relativo tributo, ritorna alla ribalta con vibranti proteste da parte degli agricoltori pugliesi proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, dovrebbero trarre un beneficio “diretto” e “specifico” dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio per gli interventi di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica;

  • -  Da un punto di vista normativo, la situazione in Puglia è indubbiamente “anomala”.

  • -  Ed invero, dopo l’approvazione di importanti leggi organiche sulla bonifica (L.r. 31 maggio 1980 n. 3 e successive integrazioni) e un idoneo svolgimento delle attività dei Consorzi sul territorio, si è registrata a inizio degli anni 2000 una inversione di tendenza del Legislatore regionale che, nella Legge 7 marzo 2003 n. 4, ha demagogicamente introdotto profonde modifiche nel regime della imposizione contributiva dei Consorzi determinando l’esigenza di un intervento sostitutivo della Regione, volto a garantire quelle entrate ordinarie che sarebbero derivate dalla contribuenza consortile sospesa per legge.

  • Nel contempo, si sono determinate gravi situazioni di crisi economico- finanziaria in tutti quei Consorzi che, ad eccezione del Consorzio di bonifica montana del Gargano e del Consorzio di bonifica della Capitanata, non sono riusciti a conseguire l’approvazione di nuovi piani di classifica e quindi a emettere i ruoli per la riscossione della contribuenza.

  • -  Da tanto, è conseguita l’ “anomala” situazione che ha determinato un regime commissariale unico per tutti gli altri quattro Consorzi di bonifica della Puglia, tutt’ora in corso.

  • -  Addirittura, negli anni, ingenti sono stati i contributi regionali straordinari stanziati per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

  • -  Ultimo in ordine di tempo, lo stanziamento di 9 milioni di euro approvato dalla Legge regionale di Bilancio n. 32 del 29.12.2022.

    PRESO ATTO CHE:

  • -  Se già di per sé i tributi sono sempre mal sopportati perché incidono sul bilancio famigliare del contribuente, ancor di più diventano odiosi se a fronte di una richiesta di pagamento, come quella di specie, non vi è nessun tipo di servizio offerto e nessun beneficio per lo stesso.

  • -  In siffatto contesto, in seno alle Commissioni tributarie si è sviluppato un granitico orientamento giurisprudenziale che ha stabilito la non debenza dei contributi di bonifica per i relativi fondi oggetto di imposta, per inesistenza del presupposto impositivo.

  • -  In particolare, come accertato dalle numerose perizie tecniche di parte sono state ritenute insussistenti “qualsiasi miglioria al fondo assoggettato a contribuzione”.

  • -  Ed invero, il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, a cui si sono rifatti gli artt. 860-865 del Codice Civile e le recenti Leggi della Regione Puglia nn. 12/2011 e 4/2012, rispettivamente agli articoli 3 e 17 sanciscono che i proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio di azione del Consorzio di Bonifica sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica solo qualora vi sia stato un “beneficio diretto e specifico” sul loro fondo, chiarendo che tale possa intendersi solo un “concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica”.

  • -  Non è quindi sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel territorio appartenente al Comprensorio o la mera esecuzione di opere di bonifica nello stesso perché si possa ritenere esistente il beneficio in favore del contribuente.

  • -  In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che, già nel lontano 1993, aveva statuito che: “Le spese di funzionamento di un consorzio di bonifica possono costituire oggetto di imposizione contributiva, con riguardo a periodi successivi al compimento di tale opera ed a carico di proprietari di immobili, solo quando un vantaggio specifico e diretto di ciascuno dei beni di cui trattasi sia stato accertato, come effetto dell’opera di bonifica, nelle forme previste dalla legge”

  • -  Altresì, maggiori precisazioni sono state fornite dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 8957 del 1996 e dalla stessa Corte, a sezioni semplici, ex plurimis, con la sentenza n. 2241 del 2015, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2018.

  • -  Mentre, la Commissione tributaria provinciale di Lecce proprio in applicazione delle norme di legge e dell’orientamento giurisprudenziale in materia, ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la riscossione del contributi di bonifica, vale a dire il beneficio diretto e specifico.

  • -  Tanto perché da un lato, nessuna prova aveva fornito l’Ente impositore resistente, cui era tenuto nel rispetto del principio dell’onere della prova dall’altro, perché i contribuenti avevano dimostrato in giudizio che alcuna miglioria avevano conseguito i propri fondi (cfr. ex multis, la n. 1305 del 2017 e la n. 1072 del 2018).

  • -  Ed infatti, i canali di bonifica presenti sui luoghi non presentano alcuna forma di servizio e di utilità ai fondi agricoli e tanto, non già per limiti nella impostazione e struttura dal punto di vista tecnico dei terreni, quanto per la mancanza di una funzionalità vera e corretta dei canali medesimi, dovuta all’assenza completa di manutenzione, anche ordinaria, sulle opere e sui manufatti, protrattasi per decenni, i quali versano in uno stato di abbandono.

    CONSIDERATO CHE:

  • -  L’area infetta dalla Xylella fastidiosa si trova in una condizione di stato di calamità a partire dal 2014 e gli areali olivetati risultano 

    progressivamente distrutti dalla fitopatia, causando l’assoluta perdita

    di prodotto e di reddito per la stragrande maggioranza dei produttori;

  • -  In tali condizioni oggettive, il vigente piano di classifica non può essere

    applicato, né può costituire presupposto per l’attribuzione del tributo

    in capo ai diversi contribuenti;

  • -  Infatti, l’unità produttiva dell’epoca che ha determinato la redazione

    del piano di classifica è inesistente, così perdendo anche il proprio valore con l’entità dell’onere consortile che non è più proporzionato al terreno agrario cui si riferisce;

  • -  Peraltro, la diffusione di Xylella fastidiosa ha devastato l'economia locale e l’ambiente: la morte di milioni di ulivi ha drasticamente azzerato ogni riferimento reddituale, a partire dal reddito dominicale.

  • -  Dalle sopraesposte argomentazioni ne consegue come, possiamo indubbiamente affermare il totale fallimento della gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara a Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi che insieme alla sospensione della loro capacità impositiva dei consorzi è all'origine della situazione di dissesto dei bilanci e dell'abbandono delle opere idrauliche

    TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNA

    La Giunta regionale, in persona del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ad adottare un Piano di bonifica realistico ed effettivo che definisca coerentemente l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, nonché a ridefinire i Piani di classifica in modo da determinare con equità e certezza le aree e i soggetti coinvolti dalla prestazioni di servizi.

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5 commenti

  • Pietro
    gio 23 marzo 2023 03:13 rispondi a Pietro

    Grazie consigliere regionale Perrini per aver riproposto questa annosa e ingiusta questione del tributo all'Arneo. Spero che il nostro governatore Emiliano non faccia come Ponzio Pilato, e annulli per sempre la tassa sui terreni o abitazioni, che non hanno mai avuto alcun beneficio dalle poche e inutili opere fatte dall'Arneo. Hanno fatto solo un sacco di assunzioni e sperperato una marea di soldi. E io pago!!

  • Lorenzo
    gio 23 marzo 2023 09:42 rispondi a Lorenzo

    Purtroppo in Italia il sistema elettorale porta a tanti amici che pur versando soldi al partito per la campagna elettorale e portatori di voti, non ce l' hanno fata ad essere eletti. Allora la politica ha inventato i Carrozzoni, dove si vanno a sistemare gli amici, gli amici degli amici, i figli degli amici ecc. Stipendio garantito alla faccia degli Italiani. Sono nate così le Regioni ( 1970), i consorzi, le coop e le Alitalia di turno in sovvranumero. Ecco perché molte cariche inspiegabilmente sono dure a morire ( Direttore Riserve Marine). Favori alla faccia della vera utilità. Poi ovviamente non si anno i soldi per fare il minimo di civiltà. Acqua potabile. Opinioni

    • Gregorio
      gio 23 marzo 2023 02:34 rispondi a Gregorio

      Bravo Lorenzo,..aggiungo, tempo addietro ( se non erro) c’era la polizia provinciale che, prima di “eliminare “ questo servizio, rompeva le scatole 📦 a tutti !! P.S. Era servizio INUTILE !!

  • francesco di lauro
    gio 23 marzo 2023 09:37 rispondi a francesco di lauro

    ora ci pensa AQP a risanare i bilanci del baraccone Consorzio Arneo, pagando per lo versamento dei refui del depuratore di Urmo nei canali di Torre Columena....Cosi' il popolo bue, quello che vota Iaia nonostante tutto, e Pecoraro nonostante il Niente, pagherà due volte in bolletta, per opere di depurazione e er lo scarico....

  • Vacanziere
    mer 22 marzo 2023 09:01 rispondi a Vacanziere

    Cosa accade per tutti quelli che osservando le leggi ,le disposizioni,etc,etc, hanno pagato, considerando anche la irrisoria cifra? Saranno c..... Due volte

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