
La giustizia sportiva territoriale ha pubblicato ieri le motivazioni delle sanzioni emesse nei confronti del presidente del Manduria Calcio, Giuseppe Vinci, che per altri 8 mesi dovrà assistere agli incontri dagli spalti non potendo entrare nelle aree di gioco, stessa pena che sta già pagando per precedenti comportamenti sconvenienti. (L'imprenditore di Sava è il primo presidente nella storia centenaria della società biancoverde a pagare una punizione che non fa onore allo sport e alla città che lo ospita).
Quest’ultima pena gli è stata comminata, secondo l’accusa, per non aver pagato, se non con gravi ritardi e dopo solleciti della Lega calcio, il sacrosanto lavoro svolto da ex allenatori che avevano regolarmente lavorato per la squadra. Alleghiamo di seguito le motivazioni integrali del Tribunale Federale Territoriale e la fase dibattimentali del processo con le tesi della difesa.
DECISIONE
Dagli atti del fascicolo procedimentale emergono in maniera inequivocabile i profili di responsabilità disciplinare, valorizzati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento.
Va necessariamente premesso che oggetto del presente procedimento non è – e non può essere – l’accertamento della corretta rispondenza ad una fattispecie astratta del dictum – da ritenersi equiordinato allo iussum giurisdizionale – contenuto nei tre lodi arbitrali, incontestabilmente violati. Tali statuizioni, difatti, hanno oramai acquisito la stabilità della cosa giudicata, formale e sostanziale, non potendo essi più costituire oggetto di sindacato nella loro giuridica esistenza, validità ed efficacia. Le argomentazioni difensive, reiteratamente volte a (tentare di) sovvertire l’efficacia inter partes delle pronunce arbitrali, non colgono nel segno, in quanto orientate a sottoporre al Tribunale questioni che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi ai competenti organi arbitrali, ovvero in sede di (consentita) impugnazione dei medesimi attraverso istituti giuridici espressamente previsti dal C.G.S., ovvero ancora innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria (con la precisazione, quanto a quest’ultimo aspetto, che di qui a breve si esprimerà).
Ciò che rileva, nell’ambito del giudizio devoluto alla cognizione di questo Tribunale, è unicamente l’avvenuto distacco dal precetto coercitivo contenuto in quelle pronunce (id est, nelle pronunce del Collegio Arbitrale presso la LND, competente – ai sensi del reticolato normativo federale – a dirimere le controversie insorte tra società della LND e tecnici, con le medesime tesserati). Tanto si ricava dalla piana lettura dell’art. 31, comma 6, ult. per., 7 e 11, C.G.S., norme sanzionatorie di riferimento per la materia in esame.
Le risultanze probatorie, documentali e cartolari, acquisite agli atti del procedimento consentono di ritenere provata con certezza (il punto, peraltro, non è controverso neppure da parte della difesa dei deferiti) il mancato adempimento delle statuizioni conseguenti ai lodi arbitrali nn. 106/23 (del 20.04.2023), 140/23 (del 20.04.2023) e 184/23 (del 25.05.2023), con i quali il Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D. aveva imposto alla società Manduria Sport (già UG Manduria Sport) il pagamento delle spettanze economiche ai tecnici – tesserati per la stagione sportiva 2022-2023 – Francesco Passiatore e Raffaele Cataldi, per complessivi € 7.806,00 (settemilaottocentosei/00). La corresponsione delle somme sarebbe dovuta avvenire entro trenta giorni dalla notifica dei singoli lodi arbitrali, recanti le determinazioni del Collegio. Vi è prova, in atti, dell’avvenuta trasmissione delle motivazioni delle tre decisioni all’indirizzo pec dell’odierna deferita. Qualsivoglia contestazione sul punto, oltre ad apparire chiaramente infondata nel merito, è comunque inammissibile nella presente sede, dovendosi – come già rilevato – accertare l’avvenuto adeguamento ai dicta arbitrali da parte dei soggetti deferiti innanzi a questo Tribunale.
Quanto finora sostenuto è valorizzato dall’univoco insegnamento pretorio del massimo organo giurisdizionale endofederale, il quale – pronunciatosi in fattispecie relativa all’impugnazione, dinanzi al giudice ordinario, delle statuizioni contenute in un lodo emanato dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Pro – ha ritenuto che (sulla base della lettura in combinato disposto degli artt. 31, comma 11 e 136, comma 4, C.G.S.) “le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento”. Inoltre, nella medesima pronuncia, si afferma altresì che “lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. [omissis] Stante il carattere del precetto in esame - che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 32/2022-2023).
DIBATTIMENTO
In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l’udienza dell’11.12.2023.
In data 7 dicembre 2023, alle ore 21.11 (nei termini codicisticamente previsti, ma a poche ore dalla scadenza del termine e in orario di chiusura degli uffici del C.R. Puglia), il difensore di fiducia del Vinci, Avv. Giulio Destratis del Foro di Taranto (nominato con atto allegato), depositava memoria ex art. 93, comma 1, C.G.S., con la quale – oltre a richiedere l’invio degli atti depositati presso la segreteria – che gli venivano inviati il successivo lunedì 11 dicembre, alle ore 11.09 – formulava eccezioni pregiudiziali di rito e spendeva argomentazioni finalizzate al proscioglimento nel merito, ovvero all’applicazione, nei confronti del proprio assistito, di sanzioni prossime al minimo edittale e delle circostanze attenuanti previste dal Codice. In particolare veniva rilevata l’omessa notifica – da parte della segreteria del Tribunale Federale Territoriale – dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al Vinci.
All’udienza odierna sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Raffaele Di Ponzio e il legale difensore del sig. Giuseppe Vinci, Avv. Giulio Destratis del Foro di Taranto. Quest’ultimo depositava procura e mandato difensivo rilasciati, in suo favore, anche dal l.r.p.t. della società Manduria Sport (già UG Manduria Sport).
Dopo l’esposizione del relatore il Presidente invitava le parti a concludere.
L’Avv. Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, chiedeva affermarsi – in base alle risultanze degli atti d’indagine – la responsabilità disciplinare dei deferiti, così come descritta nel capo d’incolpazione e, per l’effetto, domandava l’irrogazione della sanzione di mesi otto di inibizione per il Vinci e, quanto alla posizione della società, l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda e di n. 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva (in ragione, in particolare, di punti uno di penalizzazione per ciascuna violazione contestata).
L’Avv. Destratis, in rappresentanza di entrambi i deferiti, dichiarava preliminarmente di recedere dalla formulata questione pregiudiziale di rito, in epigrafe specificata. Successivamente depositava produzione documentale, consistente in atti asseritamente attestanti l’invio dei ricorsi introduttivi relativi ai “lodi Cataldi” ad un indirizzo pec erroneo e una comunicazione proveniente dal Collegio Arbitrale LND, inerente l’indirizzo pec corretto per la trasmissione del lodo. Evidenziava, inoltre, l’avvenuto adempimento da parte dei deferiti – in data 04.08.2023 – delle statuizioni conseguenti all’esecutività dei lodi arbitrali. Si doleva dell’irritualità della segnalazione (proveniente dal C.R. Puglia) e lamentava l’omessa comunicazione alla Procura Federale, da parte dello stesso Comitato, dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi codicistici. Basava, sostanzialmente, la difesa dei propri assistiti su presunte violazioni al diritto di tutela giurisdizionale e all’effettività del contraddittorio intervenute nel procedimento pregiudicante, dovendosi ricondurre il ritardo nell’adempimento all’omessa consapevolezza – conseguente all’impossibilità di esercitare pienamente le prerogative defensionali – degli odierni deferiti, in ordine al comando arbitrale da eseguire (i quali, peraltro, avrebbero altresì omesso di adire la via giurisdizionale ordinaria, pur di tacitare qualsivoglia pretesa degli ex tesserati). Concludeva per il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, per l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.
Il rappresentante della Procura Federale replicava affermando l’estraneità delle questioni sollevate alla cognizione del Tribunale Federale Territoriale. L’Avv. Destratis controreplicava riportandosi al contenuto della memoria difensiva versata in atti.
All’esito della Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.
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