
Le banche hanno l’obbligo di conservare la documentazione cartacea della documentazione dei propri clienti anche dopo dieci anni. Si è espresso così il giudice Antonio Attanasio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto, accogliendo il ricorso presentato da una correntista tarantina difesa dall’avvocato manduriano, Giuseppe Antonio Mazza.
Alla richiesta della cliente di avere copia della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti del conto corrente, di affidamento e di finanziamento, l’istituto bancario si era opposto sostenendo che la cliente non aveva diritto di richiedere copia di documenti già consegnati al momento dell’accensione dei rapporti e che poteva avere copia dei documenti infradecennali previo pagamento.
Secondo il giudice, invece, «il dovere della banca di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte no viene poi meno con la cessazione del rapporto negoziale o con l’ultradecennalità» e che «il conto corrente bancario non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti».
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