Non si hanno notizie di casi simili, pertanto potrebbe appartenere ad un manduriano il primato registrato alla Corte di Cassazione di Roma che ha deliberato la ità di un ricorso presentato direttamente dall’imputato. Il protagonista dell’insolita vicenda, un 43enne manduriano che il tribunale di Taranto e poi quello dell’appello lo avevano condannato per non aver rispettato gli obblighi di una detenzione domiciliare (in sostanza ad un controllo delle forze dell’ordine non si era fatto trovare in casa), invece di rivolgersi ad un avvocato, ha presentato personalmente il ricorso alla Corte di Cassazione lamentando il difetto di adeguata motivazione della sentenza di secondo grado.
Scontata la decisine dei giudici romani: «Il ricorso – scrivono nella sentenza -, è inammissibile in quanto sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato». Nelle motivazioni i giudici di Cassazione ricordano che «l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione. Non tutti gli avvocato infatti possono patrocinare ricorsi di terzo grado ma solo quelli che da almeno cinque anni sono iscritti all’albo regionale ed hanno superato una prova molto selettiva.
L’impertinenza costerà cara al 43enne che oltre alla conferma della pena inflitta dal primo e secondo grado di giudizio, dovrà farsi carico delle spese. Così la Corte di terzo grado ha condannato il proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. «Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza – si legge nella sentenza - va fissata in quattromila euro».
Vuoi commentare la notizia? Scorri la pagina giù per lasciare un tuo commento.
© Tutto il materiale pubblicato all’interno del sito www.lavocdimanduria.it è da intendersi protetto da copyright. E’ vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.
2 commenti
Domenico
sab 12 settembre 2020 07:04 rispondi a DomenicoLa legge è legge, anche se patrocinanti in Cassazione gratis o a prezzo popolare, non ce ne sono. Ma questo non vuol essere un invito a un ricorso fai da te, alla Suprema Corte Costituzionale, per negazione del diritto di difesa.
Marco
sab 12 settembre 2020 06:28 rispondi a MarcoPotrebbe diventare un film...