
Per più di un anno una dipendente del comune di Manduria è stata impiegata in funzioni e ruoli superiori al proprio profilo nel quale è inquadrata nell’organico dell’ente. Una prassi utilizzata da molti enti pubblici, questa, a danno dei diritti del lavoratore che spesso non denuncia per timore di ritorsioni. A ribellarsi a questa insopportabile pratica, è stata una donna che per niente intimorita si è rivolta al Tribunale, sezione lavoro, di Taranto ottenendo giustizia con la condanna del suo datore di lavoro al pagamento del giusto compenso per un valore di 57mila euro. Un successo di cui si è fatto parte il suo avvocato, Cosimo Micera il quale ha raccolto tutta la documentazione necessaria a dimostrare le cosiddette «mansioni superiori» svolte dalla sua assistita dal 17 febbraio 2014 al 30 giugno del 2015.
L’amministrazione comunale Messapica che si è costituita con l’avvocato Giuseppe Misserini, aveva negato la fondatezza della pretesa della lavoratrice tentando preliminarmente l'avvenuta prescrizione. Eccezione anche questa respinta dalla giudice del lavoro, Maria Leone che ha pronunciato la sentenza.
La dipendente, attraverso il suo avvocato, ha potuto documentare, atti alla mano, come nel periodo indicato avesse svolto funzioni proprie di un dirigente, sicuramente diverse da quelle della posizione organizzativa per la quale era stata assunta. Il settore amministrativo di cui si è occupata la donna, infatti, seppur prevista in pianta organica, era privo della figura apicale. Ed è logico pensare che sia stato il sindaco a conferirle tali incarichi attraverso una serie di decreti succedutisi dal 2014 in poi. I decreti sindacali in questione, ha fatto notare l’avvocato Micera, attribuivano alla lavoratrice la sola posizione organizzativa ma le mansioni di fatto espletate dalla stessa erano quelle di un dirigente.
«Non vi è alcun dubbio – scrive la giudice nella sentenza -, che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori qualificabili come dirigenziali atteso che dal 17.02.2014 al 30.02.2015 ha svolto mansioni apicali in un’area nella quale era prevista dall’organigramma comunale la presenza del dirigente ma vie era pacificamente la vacanza dello stesso».
Valutato tutto, la giudice Leone ha quindi accolto il ricorso condannando il comune di Manduria a rifondere alla dipendente, per il periodo preso in esame, la differenza tra lo stipendio della sua fascia e quello, non corrisposto, di dirigente. La somma è stata quantificata in 57.342 euro oltre agli accessori come per legge. La regolarizzazione anche della parte previdenziale e contribuita non è stata invece riconosciuta alla lavoratrice in quanto nel procedimento non è stato citato in giudizio l’Inps che avrebbe dovuto farsi carico del dovuto.
La vicenda giudiziaria conclusa positivamente dall’impiegata, potrebbe dare il via ad altre situazioni analoghe che vedono altri dipendenti nelle stesse condizioni di sfruttamento. Magari non riferite necessariamente a questo periodo, ma sicuramente quando la pianta organica, modificata di recente, prevedeva ancora la presenza di figure dirigenziali poi soppresse.
Nazareno Dinoi
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4 commenti
giorgio sardelli
dom 9 maggio 2021 01:53 rispondi a giorgio sardellifinche paga "CAPPIEDDU" tutto fila liscio e i contribuenti faranno sempre più sacrifici le cose cambierebbero se ha pagare un giorno sarebbero coloro artefici di tali sperperi e vorremmo vedere se si sperpera ancora
Marco
sab 8 maggio 2021 09:52 rispondi a MarcoCara Signora in moltissime attività i dipendenti svolgono funzioni da titolare, in quanto questi è sempre assente fisicamente...Es: le bariste dei bar o le commesse dei negozi di abbigliamento. A me hanno sempre detto di fare sacrifici...lei Signora è stata molto fortunata, si è fatta pagare fino all'ultimo centesimo. Tanti auguri.
Vincenzo
sab 8 maggio 2021 07:37 rispondi a VincenzoPur non conoscendo l'esatto importo del petitum e, in disparte il mancato intervento dell'INPS, fatico a comprendere perché non debba essere riconosciuta "la parte previdenziale e contributiva". Gli importi del dovuto e del riscosso, prima di essere messi a confronto, dovrebbero essere lordizzati (resi comprensivi degli oneri riflessi = previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro). Successivamente, prima che tali differenze siano erogate, saranno assoggettate a tutte quelle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. Diversamente, andrebbe a configurarsi un'evasione contributiva che, certamente, una sentenza non potrebbe disporre, né il funzionario delegato alla spesa, potrebbe esimersi dall’applicazione delle medesime ritenute.
Gregory
sab 8 maggio 2021 06:26 rispondi a GregoryChe Comune, adesso anche sfruttamento. QUI oramai nessuna cosa fa più Notizia. Tutta nella NORMA. PAGASSERO I RESPONSABILI DELL'ILLECITO (sono esonerati)