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Nuovo regolamento edilizio, le richieste dei tecnici | SCARICA IL PDF DEL REGOLAMENTO

Nuovo regolamento edilizio, le richieste dei tecnici | SCARICA IL PDF DEL REGOLAMENTO Nuovo regolamento edilizio, le richieste dei tecnici | SCARICA IL PDF DEL REGOLAMENTO | © n.c.MANDURIA - Proponiamo ai nostri lettori il documento integrale che contiene le osservazioni al nuovo regolamento edilizio che l’amministrazione comunale di manuria intende adottare. Le proposte del tavolo tecnico sono state protocollate in data 28 dicembre 2012. Il documento in questione è indirizzato al Commissario straordinario Aldo Lombardo e al dirigente dell’are atecnica ingegnere Antonio Pescatore. IL TESTO Come già comunicato in data 25/01/2012 e a seguito degli incontri tenutisi all'interno del Tavolo Tecnico e della Commissione Urbanistica c/o il Comune di Manduria, gli scriventi componenti del Tavolo Tecnico sottolineano ancora una volta la necessità di una più approfondita analisi del Regolamento Edilizio in itinere di approvazione, considerate le problematiche intrinseche del territorio. Nel Regolamento Edilizio adottato, si evincono interpretazioni non univoche degli articoli, oltre a una esasperazione degli adempimenti burocratici nella fase preliminare al rilascio dei titoli abilitativi, con conseguente danno all'utenza in termini di tempi e costi. Inoltre, al fine di mantenere una continuità con il tessuto edilizio esistente edificato secondo le prescrizioni e le norme del Vecchio Regolamento Edilizio, integrato nel corso degli anni con D.C.M., si segnalano le osservazioni e le rettifiche che si ritengono necessarie: ñ art. 12 – deve essere meglio specificato: "per ampliamento si intende un aumento di sagoma e/o volume"; ñ art. 18 – punto r) aggiungere: "con esclusione delle Z.I. - C.M. 1918/1977"; ñ art. 19 – comma 1 - punto e) modificare come segue: "opere interne di singole unità immobiliari che comportino modifiche dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile"; ñ art. 19 – comma 2 – punto a) sostituire la parola "limitatamente" con la parola "ad esclusione"; ñ art. 19 – comma 2, inserire anche i punti: v), w), x), y), aa) presenti nell'Art. 18; ñ art. 28 – si ritiene che non sia molto chiara la distinzione tra le modatiltà di presntazione del permesso di costruire e la D.I.A./S.C.I.A. ñ Art.29 – eliminare la documentazione al punto 1 in quanto ne è prevista la presentazione soltanto prima dell'inizio dei lavori. ñ Art.30 – note particolari. In merito ai volumi tecnici consentire comunque un minimo di una superficie calpestabile di 9 mq per edificio. Con riferimento ai piani seminterrati non limitare l'altezza massima fuoriterra in qualsiasi zona urbanistica. ñ Art.31 – Precisare che gli interventi in esso contemplati possono essere eseguiti anche con S.C.I.A. e C.I.L. ñ Art. 40 – La S.C.I.A. Non può contemplare interventi su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. ñ Art. 43 - comma 11 ñ Art.46 - comma 2 aggiungere in calce ..... in alternativa è subordinato alla realizzazione delle opere provvisionali di approvigionamento idrico e smaltimento dei reflui. ñ Art.61 - eliminare ilcomma tre inquanto ducumenti necessari prima dell'utilizzo. ñ Art. 66 - eliminare le lettere a, b, c, d, e. ñ Art. 73 punto 2.7 - escludere i piani seminterrati dal conteggio del numero dei piani. ñ Art. 73 punto 2.12 lettera "d" - consentire l'affaccio dei vani utili nelle chiostrine in tutte le zone urbanistiche. ñ Art. 73 punto 8.2.1 - non limitare la superficie accessoria interrata (Sa interrata) esclusivamente all'area di sedime. ñ Art. 73 punto 8.2.2 - non limitare la superficie accessoria fuoriterra o seminterrata ad una percentuale inferiore al 20% di quella utile ammessa. ñ Art. 73 dal punto 8.4.1 al punto 8.6 - relativamente alle definizioni delle superfici si ritiengono esaustive e chiare le definizioni della legge 10/79 e ss.mm.ii.; ñ Art. 73 punto 9.6 - il secondo capoverso deve recitare: Il piano seminterrato non deve essere valutato ai finni del numero dei piani. ñ Art. 73 punto 15.2 - Consentire anche al vani utili abitabili a piano terra di avere un'altezza minima misurata all'intradosso di 2,70 ml. ñ Art. 73 punto 15.2 - le altezze dei corridoi, bagni, ripostigli e disimpegni devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento di igiene (art. 62). ñ Art. 73 punto 15.4 - aggiungere i locali interrati con un'altezza utile di 2,70 ml. ñ Art. 73 punto 16 - In merito ai volumi tecnici consentire comunque un minimo di una superficie calpestabile di 9 mq per edificio. ñ Art. 73 punto 17.1 - inserire: Dato che le N.T.A del PRG del comune di Manduria stabiliscono sia una distanza minima assoluta dai confini per le zone Ba e Bb ma anche che è consentita la costruzione in aderenza sul confine, spazi interni (chiostrina o cortile) si deve specificare che in presenza di fabbricati esistenti costruiti sul confine viene fatto salvo il "criterio della prevenzione", criterio sancito e desunto dal C.C. agli artt. 873 e 875. In forza di tale principio il proprietario che ha costruito per primo ha regolato le costruzioni in epoca successiva; pertanto chi costruisce per secondo (il preveniente) sarà tenuto o ad osservare l’intera distanza legale tra fabbricati (come da N.T.A.) o a costruire anch’egli sul confine. La scelta di costruire in aderenza sul confine si estende a tutta la lunghezza del lotto  ed  è vincolante anche per i piani superiori. ñ Art. 73 punto 18 - inserire: Parcheggi ed autorimesse private 1) Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive. 2) Nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia (art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2 della L. 122/89), gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati a servizio delle nuove costruzioni dovranno avere superficie non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.  Ai fini della determinazione di detta dotazione minima di spazi per parcheggi, il volume da considerarsi è costituito dalla cubatura di qualsiasi tipo di costruzione (residenziale, produttiva, commerciale, turistico ricettiva ecc.), con esclusione degli scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici" ed è determinato dalla superficie utile (Su), per un'altezza virtuale (Hv) pari a m. 3,00 per tutte le destinazioni d'uso. In ottemperanza al disposto della legislazione nazionale già richiamata (art. 11, primo comma, L. 122/89), gli spazi per parcheggi costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977 n. 10. 3) Gli ampliamenti, il cambio di destinazione d'uso (con o senza opere ad esso preordinate) e le ristrutturazioni di immobili esistente edificati prima del 01/09/1967 sono consentiti senza l'obbligo di destinare spazi ad autorimessa e parcheggi privati. 4) Negli ampliamenti, cambio di destinazione d'uso (con o senza opere ad esso preordinate) e ristrutturazioni di immobili esistenti edificati dal 01/09/1967 al 06/04/1989 gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati dovranno avere superficie non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione. Modalità di calcolo della superficie per parcheggi. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati a parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe  di accesso, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 122/89. 1) Chiunque intenda realizzare parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari  ed avvalersi della deroga di cui all'art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento, quando per la natura o dimensioni dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV. FF., prima del rilascio del P. di C. dovrà essere prodotto il relativo a osta. 2) Detti parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e quindi mantengono il vincolo sia per la loro circolazione sia per la loro utilizzazione. 3) L'intervento potrà essere realizzato in deroga allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio, con l'unico inderogabile limite del rispetto dei vincoli in materia paesaggistica ed ambientale e senza necessità di osservanze delle distanze per i confini, se si prevede la realizzazione di autorimesse completamente interrate o emergenti dal suolo per un solo piano fuori terra. Si considera interrato il fabbricato se dotato di soletta di copertura piana non sporgente dal piano naturale di campagna per più di 120 cm. misurati all'intradosso del solaio di copertura. La deroga per le autorimesse costituite da un solo piano fuori terra opera esclusivamente se la costruzione viene realizzata con copertura piana sistemata a verde, così come lo sarebbe stato il cortile qualora fosse rimasto inedificato. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato fuori terra dovrà avere un'altezza all'intradosso della copertura non superiore a m. 2,50. ñ Art.74 - consentire l'affaccio dei vani utili nelle chiostrine in tutte le zone urbanistiche ed eliminare l'ultimo periodo. ñ Art.76 - eliminare il termine perentorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. ñ Art.81 - non obbligare a realizzare un tratto di rampa in piano all'interno della proprietà privata. ñ Art.86 - non si ritiene necessario l'obbligo dell'installazione dell'impianto di riscaldamento in locali abitativi e uffici, tenuto conto che molte abitazioni presenti sul territorio hanno un uso stagionale. ñ Titolo V – Capo I - specificare che le norme ivi riportate si riferiscolo alla possibilità di avvalersi della progettazione integrata. ñ Art. 109 - Sostituire il contenuto dell'articolo con "le norme riportate nel presente regolamento edilizio valgono esclusivamente per i progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello stesso". Infine vi sono alcuni argomenti molto importanti che non sono stati adeguatamente trattati, come per esempio la definizione del corpo di fabbrica, una regolamentazione delle canne fumarie e delle unità esterne dei climatizzatori nella zona "A", e una ridefinizione della modulistica allegata in modo da rendere più veloce l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. [download id="109"]

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3 commenti

  • Nino
    gio 3 gennaio 2013 02:35 rispondi a Nino

    Ma lo sapete che il "piano del colore", che tutti ignorano nei fatti (perche' nessuno vigila), ritagliandosi pezzi di facciata col listello di marmo, intonaci plastici, anche se al piano superiore esistono facciate storiche, e' copincollato al 99% da altri piani del colore dell'Italia centrosettentrionale? Provare a mettere un qualsiasi estratto del testo, su google, e avrete delle sorprese...!!!! I canali di gronda in lamiera zincata, tipicamente salentini, sono ADDIRITTURA vietati, visto che in toscana ed Emilia i regolamenti li vietano e il nostro e' copiato da alcuni comuni della zona. Che vergogna. http://www.google.it/search?q=I+canali+di+gronda+e+le+relative+calate+(pluviali)+dovranno+essere+realizzati+in+rame,+non++pre-+vista+la+lamiera+opportunamente+verniciata.+E'+da+escludersi,+assolutamente,+l'uso+di+materiale+plastico,+di+acciaio+e+di+lamiera+zincata,+sia+essa+verniciata+o+meno.&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=it&am

  • Nino
    gio 3 gennaio 2013 02:35 rispondi a Nino

    p;client=safari Ahahaha che pagliacciate.... Poi vorrei dire (art. 40) che nel mondo civile per manutenzione ordinaria e straordinaria si accetta normalmente la SCIA o la CIAL anche su immobili vincolati, MA allegando il nullaosta preventivamente rilasciato dalle belle arti. Il regime NON e' diverso. Qua invece si "scordano" di chiedere il nulla osta perche' non vogliono intrusioni da parte di enti superiori, pero' per sostituire un pluviale magari pretendono pure il permesso di costruire, e per rilasciarlo fanno aspettare mesi e mesi. Sono abusi di potere vergognosi. Sono anni che ormai in Italia si procede per silenzio-assenso E CONTROLLI SUI CANTIERI... Qua invece vige la regola: non chiedere permessi e fai i fatti tuoi, occhio non vede, cuore non duole. Se chiedi il permesso, ti fanno mille ostruzionismi. Se no come esercitno il potere? Devi ringraziare per cose che ti spettano di diritto e in tempi certi.

  • L.P.
    gio 3 gennaio 2013 07:58 rispondi a L.P.

    Le osservazioni dei tecnici sono tante e circostanziate e c' quindi da chiedersi se gli estensori di questo regolamento (Arch Prete e Pescatore) hanno effettivamente lavorato bene o soltanto impapocchiato carte scopiazzando da altri regolamenti giusto per incassare la faraonica parcella????

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