Si è salvato con la prescrizione un medico manduriano di cinquant’anni, incensurato, dipendente di un ospedale della Toscana che era stato condannato in appello per il rato di abuso d’ufficio. Il professionista era stato ritenuto responsabile di essersi procurato, quale medico in servizio presso l’ospedale pubblico, l’ingiusto vantaggio della somma di 70 euro, facendosi indebitamente pagare da una paziente una visita post-operatoria, invece a carico della Asl.
In particolare, l’imputato, che svolgeva attività di medico ospedaliero in regime di esclusività, dopo aver effettuato un intervento chirurgico ad una paziente, all’atto delle dimissioni le consegnava un modulo prestampato per la visita di controllo, al quale apponeva a penna delle correzioni indicando data e luogo diversi (non l’ospedale ma un ambulatorio Asl), ricevendo all’esito della visita la somma di 70 euro dalla donna quale corrispettivo. Il manduriano, pur ammettendo di aver apportato le modifiche al modulo, aveva fornito una versione diversa: aveva negato di essersi fatto pagare, sostenendo invece di aver consegnato alla paziente la ricetta rossa per recarsi allo sportello per verificare il pagamento del ticket se dovuto (della quale esibiva copia, con il timbro “pagamento ticket non effettuato”, che doveva significare che la donna si doveva essere recata al Cup per la registrazione della visita); aveva giustificato la ricevuta rilasciata alla donna per i 70 euro come un gesto di ingenuità. In appello, l’imputato aveva contestato la ricostruzione dei fatti: le versioni dei testi (la paziente e della figlia di quest’ultima) erano contraddittorie e scarsamente credibili (l’imputato non avrebbe giammai emesso la fattura, che invece non era altro che un semplice promemoria da presentare al Cup per il pagamento dovuto.
Contestando la condanna, il medico si è rivolto ai giudici di Cassazione che, confermando la fondatezza dell’accusa, ha anato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato commesso ad ottobre del 2010 si era estinto per prescrizione in data successiva alla sentenza di appello.
Nazareno Dinoi
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