
Riguarda il caso di un cittadino di Manduria la prima sentenza della Corte di giustizia tributaria di Lecce che annulla una cartella di pagamento Arneo per le contestatissime opere di bonifica «fantasma» che il consorzio si fa pagare da migliaia di proprietari di terreni compresi nell’area di sua competenza. L’importante risultato che potrebbe aprire la strada ad analoghi ricorsi di massa alla magistratura competente, è stato ottenuto dall’avvocato manduriano Daniele Capogrosso curatore di diverse decine di casi analoghi non ancora arrivati a definizione tutti promossi dalla sezione locale di Confagricoltura.
La cartella in questione, di circa 50 euro, era stata passata a ruolo e notificata al manduriano S.C.Stano che dopo tante alte pagate a malincuore negli anni precedenti, ha deciso di rivolgersi all’associazione di categoria che ha raccolto una trentina di lagnanze analoghe incaricando l’avvocato Capogrosso di occuparsene. Il legale che ha avviato approfondite indagini difensive, ha trovato un cavillo risultato determinate ai fini della vittoria. L'annosa vicenda non aveva ancora dei precedenti positivi in quanto la Corte di Cassazione aveva di recente stabilito l'orientamento in base al quale l'onere della prova (non aver mai usufruito di lavori di bonifica) ricadesse in capo al contribuente. Quindi, quest'ultimo aveva l'onere di fornire un principio di prova circa la totale assenza di benefici che il fondo aveva ricevuto dalle opere (inesistenti) eseguite dall'Arneo.
Per aggirare il dettame della Cassazione, l’avvocato Capogrosso ha suggerito ai suoi assistiti di procurarsi una perizia tecnica attraverso la quale provare che le proprietà non ricevevano alcun beneficio "diretto e specifico" dalle opere di bonifica di competenza del consorzio di bonifica.
Con questa documentazione certificata, quindi, spetterà all'Arneo dimostrare non solo le opere eseguite, ma soprattutto i benefici che il fondo avrebbe tratto dalle stesse (cosa che nel caso dell’utente manduriano non ha potuto provare, stante l'inesistenza assoluta di opere).
Sul punto infatti la Corte afferma testualmente: «il ricorrente ha depositato relazione in cui trovasi affermato che l’immobile del ricorrente (fabbricato con annesso terreno pertinenziale), stante la totale assenza di qualsiasi opera di bonifica e di tutela idraulica, non ha ricevuto nessun beneficio e, di contro, il Consorzio non ha offerto nessun elemento a confutazione delle conclusioni cui è pervenuto il Ctp del ricorrente».
Nazareno Dinoi
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3 commenti
Pietro
mar 19 settembre 21:15 rispondi a PietroComplimenti all'avvocato. Adesso la battaglia cruciale delle associazione agricole deve essere quella di far cancellare definitivamente le particelle che ci sono sulle sentenze, non solo per gli anni del ricorso. Altrimenti questa brava gente dell'Arneo non si fermerà mai e continuerà a mandare ingiunzioni di pagamento. Noi non è che possiamo fare sempre ricorso, perché si spende di meno a pagare. Sarebbe la "Vittoria di Pirro"!!
mirko
mar 19 settembre 19:38 rispondi a mirkoladri autorizzati per legge si chiamano questi parassiti...il Comune dorme come al suo solito
Manduriano doc
mar 19 settembre 15:06 rispondi a Manduriano docIl comune assente su' queste problematiche.... Sarebbe il caso di intervenire...