Martedì, 16 Aprile 2024

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) spiegato in chiare parole

?Capitolo 6°- I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI

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I controlli sugli atti degli Enti Locali hanno origini antichissime. Risalgono infatti al 1889 (Regio Decreto n. 5921 del 10 febbraio 1889) e venivano espletati dalla Giunta Provinciale Amministrativa (GPA), presente in ogni Provincia presso la Prefettura, la quale, per quello che ci riguarda, effettuava il controllo di legittimità, come previsto, sessanta anni dopo, dall'art. 130 della Costituzione, sugli atti della Provincia, dei Comuni, dei loro consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. Per curiosità riporto l'art. 160 del Regio Decreto 5921 che così recita: "Il prefetto od il sottoprefetto esamina se la deliberazione: 1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive; 2° se con essa siansi violate disposizioni di legge".

Nel 1953, con la legge n. 62 del 10 febbraio (legge Scelba), "Norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali", vennero varati i Comitati Regionali di Controllo (CO.RE.CO.) che sostituivano le GG.PP.AA. nei compiti e nelle funzioni, prevedendo non solo il controllo di legittimità sugli atti, così come previsto dall'art. 130 della Costituzione, ma anche di merito (art. 60). In verità il secondo comma del citato art. 130 prevedeva che "In casi determinati dalla legge puo' essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione". Invece il legislatore aveva previsto il controllo di merito su tutti gli atti. Ma bisognerà aspettare il 1970 per vedere nascere le Regioni e successivamente per vedere nascere ed operare i CO.RE.CO..

Il legislatore del 1990 con la legge n. 142 dell'8 giugno 1990, "Ordinamento delle autonomie locali", abolì il controllo di merito (Art.45). Mentre prima si era stati troppo rigidi, adesso si cominciava a ridurre i controlli esterni. A seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione disposta con l'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, furono soppressi i CO.RE.CO. La Puglia vi provvide con la legge regionale n. 10 del 25 giugno 2002. Era la fine dei controlli preventivi esterni.

Con la legge 142/90 era nata la separazione delle funzioni ed erano nati i pareri "in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario Comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità" da inserire nella deliberazione (Art. 53). Questi erano gli unici controlli rimasti a seguito della soppressione dei CO.RE.CO. Il parere di legittimità da parte del Segretario Comunale, addirittura abrogato con l'art. 17, commi 85 e 86 della legge 15 maggio 1997, n. 127, forse è rinato, con la sentenza n. 40/2013 della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti con la quale si è stabilito che "non assume alcun rilievo esimente (l'abrogazione dell'art. 17) dal momento che l’art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo al Segretario Comunale funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’Ente Locale, assorbe lo specifico compito di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni".

Con l'art. 17, commi 38 e 39 della citata legge 127/97 nasceva la figura del Difensore civico al quale comunque non era conferito un potere di annullamento dell’atto illegittimo, ma un potere di richiederne il riesame da parte dell’Ente. In pratica niente.

C'è anche da precisare che con l'art. 57, comma 9, della legge 142/90 si introduceva la facoltà di prevedere forme di controllo di gestione che diventavano obbligatorie con gli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 77/1995.

I controlli interni

Il sistema dei controlli interni era disciplinato originariamente dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, aveva ripreso, in parte, le norme introdotte con il D. Lgs. n. 286/1999, alle cui disposizioni gli enti locali non avevano l'obbligo di adeguare la propria organizzazione. Il sistema disciplinato dall'art. 147 del TUEL, prima della riforma introdotta dal d. l. n. 174 del 10/102012, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012, n. 237, prevedeva:

a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b. il controllo di gestione;
c. la valutazione della dirigenza ;
d. il controllo strategico.


Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 sono stati aggiunti all'art. 147 del TUEL gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques.

In questo modo si è passati dalle quattro forme di controllo sopra riportate a sei di cui ben tre nuove.

Per cui attualmente i controlli interni sono i seguenti:

a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 bis);
b. il controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. "a" e art. 197, comma 2);
c. il controllo strategico (ora art. 147 ter);

d. il controllo sulle società partecipate non quotate (Art. 147 quater);

e. il controllo sulla qualità dei servizi erogati – (art. 147 comma 2 lett. "e") ;

f. il controllo sugli equilibri finanziari da parte del responsabile dei servizi finanziari – (art. 147 quinquies) le cui regole devono essere fissate nel regolamento di contabilità.

I controlli di cui alle lettere "d" ed "e" si applicano, attualmente, solo ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 147 T.U., comma 3 e art. 147 quater comma 5).

Il settimo controllo, la valutazione della dirigenza, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, è uscito dal sistema dei controlli interni anche se resta strettamente legata alle forme di

controllo che attengono al ciclo strategico dell’Ente (controllo di gestione-e-controllo-strategico).

All'organizzazione del sistema dei Controlli Interni partecipano il Segretario dell'Ente, il Direttore Generale, laddove previsto, i Responsabili di Servizio, con in particolare il Responsabile del Servizio Finanziario.

Viene riconosciuta la funzione importante del Segretario Comunale (art. 147 T.U 267), nella veste anche di coordinatore del sistema e quella del Responsabile del Servizio Finanziario il quale, oltre al parere contabile previsto dall'art. 49 su ogni proposta di deliberazione che "comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente" ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni (art. 183, 7° comma T.U. 267), è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel Bilancio di previsione, ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla regolare tenuta della contabilità economico-finanziario e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica” (art.153 D.Lgs. 267/2000).

Il tutto viene demandato ad apposito Regolamento con il quale vengono disciplinati i vari tipi di controllo. Scopo di questo lavoro è solo quello di indicare i vari tipi di controllo e le peculiarità più rilevanti sulla base delle norme esistenti.

a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 bis)

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si esplica sia nella fase preventiva alla formazione dell'atto che in quella successiva.

Il controllo preventivo si effettua al momento della formazione dell'atto attraverso il rilascio del parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario per gli aspetti contabili. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi (art. 49 TU 267).

Nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Comunale, "le determinazioni, di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento" (art. 147 bis T.U 267) viene completato il controllo di regolarità amministrativa. In pratica sono gli stessi organi che producono gli atti (Segretario e Dirigenti) che successivamente stabiliscono che tutto va bene.

Infine “le risultanze del controllo … sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio-comunale”.

b) il controllo di gestione

" Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi." (Art. 197 c. 2 TU 267/2000).

Scopo che si propone il controllo di gestione è quello "di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa..." (art 196 TU 267/2000).

"Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi :

a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa."
(art. 197 TU 267/2000).

"La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. (art. 198 TU 267/2000).

"La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli Amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti." (art. 198 bis TU 267/2000).

c) Il controllo strategico (art. 147 ter)

Il controllo strategico è lo strumento con il quale le Amministrazioni con popolazione superiore a 15.000 abitanti definiscono metodologie di controllo finalizzate alla verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle "Linee Programmatiche" e nel DUP approvate dal Consiglio e nel PEG, tramite l’analisi:

-dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione;

-degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;

-dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;

-della qualità dei servizi erogati;

-del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati.

"L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del Segretario Comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi."

E' chiaro ed evidente che mentre il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato alla realizzazione (preventiva) del rispetto delle norme ed alla verifica (successiva) dell'avvenuto rispetto, con il controllo strategico lo scopo è quello di verificare e valutare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.

d) il controllo sulle società partecipate non quotate (Art. 147 quater)

Per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, "L'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamEnte, (in riferimento all'articolo 170, comma 6, che non esiste) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'Ente Locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il Bilancio dell'Ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. "

Il regolamento deve disciplinare:

- un adeguato sistema informativo finalizzato a rilevare:
- i rapporti finanziari tra Ente e società,
- la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società,
- i contratti di servizio,

- la qualità dei servizi attesi,
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- la definizione, da parte dell'amministrazione, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica.

e) il controllo sulla qualità dei servizi erogati – (art. 147 comma 2 lett. "e")

Con il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni (come possono essere le società partecipate, le Istituzioni e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TU 267/2000) si attua una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti.
Anche questa forma di controllo, così come la precedente, riguarda solo i Comuni superiori ai-15.000-abitanti.

Da fare presente che la verifica e la valutazione della qualità dei servizi è anche prevista con il controllo strategico.

f) il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 quinquies)

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il Bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. (art. 147 quinquies TU 267/2000)

Questa forma di controllo, deve essere disciplinata nel regolamento di contabilità, prevedendo una continua attività di vigilanza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario anche sugli organismi gestionali esterni al Comune i quali spesso producono disavanzi di amministrazione al cui finanziamento dovrà poi partecipare il Comune.

A mio avviso, come ho già detto, si constata la fine dei controlli preventivi nel momento in cui i controlli stessi vengono assegnati alle stesse persone che hanno adottato i provvedimenti.

I controlli esterni

Ai controlli interni sopra descritti si aggiungono i seguenti controlli esterni, svolti da organi in posizione terza rispetto agli enti locali:

-controllo effettuato da parte della Corte dei Conti (artt. 148 e 148 bis TU 267/2000);

-controlli effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti (artt.234 e seguenti TU 267);

-controllo e valutazione effettuati dal Nucleo di Valutazione o dal Nucleo Interno di Valutazione (art. 20 D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, D. Lgs. 150/2009).

a) I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, professionisti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nascono con l'art. 27 nonies del D.L. 786/1981, convertito con modificazioni nella la legge n. 51 del 26/2/1982 con il compito di provvedere all'esame dei conto consuntivi. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il collegio era formato da un solo professionista. Finiva il periodo del controllo sui conti consuntivi effettuato da tre Consiglieri Comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Con l'art. 57 della legge 142/90 vennero ampliati i compiti dei Revisori stabilendo che:

-c. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

-c. 5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

-c. 6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

-c.7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

-c.8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Con gli articoli dal 234 al 241 del TU 267/2000 e con le diverse modifiche intervenute negli anni successivi, è stato dedicato un intero Titolo ai Revisori dei Conti stabilendo un solo revisore non più per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti ma a 15.000 abitanti e disciplinando con l'art. 239 le "funzioni dell'Organo di Revisione" che qui di seguito riporto integralmente:

1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di Bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di Bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamEnte previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'Organo di Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di Bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigEnte in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori Bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'Organo di Revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrEnte dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
(lettera così modificata dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di Bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
(lettera introdotta dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.(Tesoreria, agenti contabili interni: economo, riscuotitori di diritti, consegnatari di beni, di fatto o di diritto)

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedEnte, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamEnte la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di Revisione.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'Ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'Organo di Revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'Organo di Revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'Ente;
(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'Organo di Revisione è dotato, a cura dell'Ente Locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'Organo di Revisione.

5. I singoli componenti dell'Organo di Revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'Ente Locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

I revisori hanno anche l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti una relazione sul Bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo sulla base di linee guida definite dalla stessa Corte. In particolare bisogna evidenziare: del rispetto del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, di ogni irregolarità contabile e finanziaria evidenziata e delle quali l'amministrazione non ne ha tenuto conto. (artt. 166, 167 e 168 legge 23/12/2005, n. 266).

Bene quello che era uscito dalla porta con l'eliminazione del CO.RE.CO. in parte è rientrato dalla finestra. Stiamo parlando di pareri e di referti preventivi importanti per la vita di un Ente pubblico anche se a mio giudizio non sono sufficienti. Con i loro provvedimenti, non pareri e relazioni, la G.P.A. e successivamente il CO.RE.CO. approvavano, chiedevano chiarimenti o annullavano gli atti dei Comuni considerati illegittimi. Se l'amministrazione non tiene conto dei pareri, delle relazioni e dei referti adottati dai Revisori dei Conti i provvedimenti adottati producono effetti. La differenza è molto importante. Contro i provvedimenti di annullamento da parte della G.P.A. o del CO.RE.CO. era l'amministrazione che doveva attivare l'azione giudiziaria. Contro i provvedimenti che pur dichiarati sostanzialmente illegittimi da parte dei Revisori ma ai quali l'amministrazione ha dato corso sono i cittadini interessati che devono attivare l'azione.

b) La Corte dei conti

Con la legge n. 51 del 26 febbraio 1982 venne disposto che i Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti dovevano essere sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Disposizioni che vennero mantenute successivamente con la legge 14/1/1994, n. 20. Siamo agli inizi dei controlli da parte della Corte dei Conti sugli atti dei Comuni. Norme che negli anni sono state modificate e molto ampliate. Attualmente i controlli sono riepilogati negli articoli 148 e 148 bis del TU 267/2000.

Il controllo è di tipo successivo e riguarda sia gli aspetti di legittimità e regolarità svolte che i profili di efficienza ed efficacia della stessa. Viene effettuato sulla base delle relazioni dei Revisori dei Conti e dei documenti che le amministrazioni devono inviare: referto sul sistema dei controlli interni (art. 148 TU, 1° comma, per il Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e relazione, come già detto, da parte dei Revisori dei Conti, sul Bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. Si tratta di un controllo di tipo collaborativo attraverso il quale si valuta l'andamento complessivo del Comune e che si concluderà con un referto che verrà inviato al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.

Con il D. L. 174/2012 convertito nella legge n. 213 del 7/12/2012 è stato introdotto l'art. 148 bis al TU 267 con il quale sono stati rafforzati i controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali. Si è infatti disposto anche che le Corti esaminino i bilanci per la verifica del rispetto del patto di stabilità, del vincolo previsto in materia di indebitamento e della sua sostenibilità e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

c) Considerazioni sui controlli interni ed esterni

I controlli interni sono svolti, come già detto, quasi interamente, dalle stesse figure professionali, Segretario Comunale e Dirigenti, che operano all'interno del Comune, che quindi predispongono le deliberazioni ed esprimono il parere tecnico e eventualmente contabile, e che adottano le determinazioni. E chi predispone ed adotta quei provvedimenti è sicuramente convinto della bontà del suo operato. Come può una persona che ha predisposto e firmato un atto del quale se ne assume la responsabilità sia amministrativa che contabile, successivamente, in sede di controllo, dichiararlo non conforme alle norme? Lui è sicuramente convinto di aver predisposto un atto perfettamente legittimo. Queste sono mie perplessità. Però è importante che vi sia la cultura, nei Dirigenti e soprattutto negli Amministratori, del controllo. Che non prevalga in questi ultimi l'idea che per far funzionare il Comune bisogna essere "amici" dei Dirigenti. L'amministratore deve programmare, deve indicare gli obiettivi da raggiungere, deve fare in modo che i controlli, interni e esterni (Nucleo di Valutazione) siano svolti bene e da persone qualificate. Continuando a scegliere i componenti del Nucleo di Valutazione ed i Dirigenti preposti ai controlli interni in maniera clientelare si fanno danni enormi al Comune e anche a se stessi. Il lavoro dei Dirigenti deve essere costantemente monitorato non solo dagli organi preposti ma anche da parte degli stessi Amministratori. Ogni Assessore deve verificare se gli obiettivi assegnati si stanno non solo realizzando ma anche nei tempi stabiliti. Tutti devono prendere consapevolezza dell'importanza dei controlli a cominciare dai Dirigenti. E ancora, sempre a mio avviso è importante che i controlli vengano organizzati in modo integrato prevedendo riunioni periodiche alle quali partecipino i preposti ai controlli interni, i Revisori dei Conti ed i componenti del Nucleo di Valutazione.

Un modo per evitare che i controlli interni vengano effettuati dal Segretario Comunale e dai Dirigenti c'è ma purtroppo non è obbligatorio. Lo stabilisce l'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 150 del 27/1/2009 - legge "Brunetta" che così recita: "L'organismo di cui al comma 1 (Organismo Indipendente di Valutazione -da istituire al posto del Nucleo di Valutazione-) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (il controllo di regolarità amministrativa-e-contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, il controllo strategico)...e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo". C'è ancora da precisare che l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) viene scelto in base a requisiti professionali stabiliti dalla Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica previsto dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105. Io propendo per la nomina dell' l'Organismo Interno di Valutazione invece del Nucleo di Valutazione (N.diV.). Con l'OIV al posto del N.diV. quanti problemi sulla corretta gestione si risolverebbero, come funzionerebbero meglio i controlli, come i Dirigenti si comporterebbero in modo migliore.

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