Mercoledì, 24 Aprile 2024

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) spiegato in chiare parole

Capitolo 1 - LE ORIGINI E L'EVOLUZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Capitolo 1 - LE ORIGINI E L Capitolo 1 - LE ORIGINI E L'EVOLUZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | © n.c.

1. Insediamento (DPR 570/1960)

Il Sindaco entra in carica con la sua proclamazione effettuata dall’Ufficio Elettorale Centrale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dalla prima sezione elettorale nei Comuni con popolazione inferiore.

2. Pubblicazione dei dati elettorali (DPR 570/1960, art. 61)

Il primo adempimento cui il Sindaco deve assolvere, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, è la pubblicazione dei risultati elettorali, nonché la notifica degli stessi agli eletti.

3. Nomina della Giunta e del Vicesindaco (D. Lgs. 267/2000)

Alla nomina dei membri della Giunta il Sindaco provvede nell'arco di tempo che va dalla convocazione del consiglio e la prima adunanza. ContestualmEnte sceglie e nomina l'Assessore che svolgerà le funzioni di Vicesindaco.

4. Prima seduta il Consiglio Comunale (Artt. 40 e 41 D. Lgs. 267/2000)

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal SSindaco ed è presieduta, salvo diversa previsione regolamentare, dal Consigliere Anziano (Consigliere eletto con più voti) fino alla elezione del PresidEnte del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del PresidEnte del Consiglio. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del PresidEnte del Consiglio.

5. seduta di insediamento del Consiglio Comunale

Il Sindaco, nella seduta di insediamento:

-presta giuramento di osservare lealmEnte la Costituzione, secondo formule e modalità stabilite nel regolamento dell’Ente (Art. 50 c.11, D. Lgs. 267/2000);

-comunica la composizione della Giunta (Art 46, D. Lgs. 267/2000).

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio Comunale:

-esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste;

-elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale;

6. Presentazione delle "Linee Programmatiche" (D.Lgs. 267/2000, art. 46)

Entro il termine stabilito nello statuto dell’Ente il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le "Linee Programmatiche" della nuova amministrazione. Di questo problema parleremo diffusamente al 2° Capitolo.

7. Verifica straordinaria di cassa (D.Lgs. 267/2000, art. 224)

Il neo Sindaco procede, alla presenza della amministrazione uscEnte, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei membri dell’Organo di Revisione dell’Ente, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell’Ente.

8. Nomina dei rappresentanti del Comune (D.Lgs. 267/2000, art. 50)

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco, entro 45 giorni dall’insediamento, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.

9. Nomina del Segretario Comunale (D.Lgs. 267/2000, art. 99)

Il Sindaco può nominare un nuovo Segretario Comunale non prima di 60 giorni e non dopo che siano decorsi 120 giorni dall’avvenuto insediamento, alla scadenza dei quali il segretario in carica nominato dal precedEnte Sindaco risulta confermato.

10. Nomina dei Responsabili degli Uffici (D.Lgs. 267/2000, artt. 50, 107, 109, 110)

Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato purché siano motivati in relazione agli obiettivi indicati dal programma amministrativo e rispettino criteri di competenza professionale. Il secondo comma dell'art. 110 del D,lgs. 267/2000 pone però un limite "... Tali contratti sono stipulati in misura complessivamEnte non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità."


Capitolo 1°

LE ORIGINI E L'EVOLUZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta, nell’ambito del procedimento di programmazione dell’Ente Locale, una delle novità più rilevanti introdotte nell’ordinamento finanziario e contabile.

Dall’esercizio 1996, con l’art. 11 del D. Lgs. 77 del 25/2/1995, venne resa obbligatoria l’adozione del PEG per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e facoltativo per gli altri. Con successivo D. Lgs. 126/2014 venne ulteriormente abbassato l'obbligo di adozione ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L’art. 169 del TUEL 267/2000, riprendendo l’art. 11 del D.Lgs.77/95, e come ultimamente modificato dal D. Lgs. 126 del 10 agosto 2014 stabilisce che "la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione...". Ed ancora "Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP)".

Il legislatore, al punto 10 dell'allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011, ha così definito il PEG: "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del Bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’Ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione". Ed ancora " Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamEnte nel piano esecutivo di gestione".

Come si vede il legislatore a volte parla di Dirigenti ed a volte invece di Responsabili di Servizio. Chiarisco che i Dirigenti li abbiamo nei Comuni che hanno istituito la dirigenza, mentre i Responsabili li troviamo nei Comuni privi di tali figure. Ma è importante sapere che entrambi svolgono gli stessi identici compiti. Di diverso hanno soltanto la remunerazione. Ma nel proseguo di questo lavoro ne parleremo.

Il PEG, quindi, è lo strumento con il quale la Giunta assegna ai Dirigenti o Responsabili di Servizio:

  • le attività da svolgere;
  • le risorse umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
  • gli obiettivi da raggiungere;

Il PEG introduce un ulteriore elemento, la valutazione, e stabilisce ancora che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance sono unificati nel PEG.

Quindi, la Giunta non gestisce. La gestione viene trasferita ai Dirigenti o Responsabili di Servizio.

E’ opportuno però chiarire che già prima della nascita della normativa sul PEG, con le legge 142 dell’8 giugno 1990 di riforma degli enti locali, era stato riconosciuto il ruolo della dirigenza locale, attribuendole competenze chiare con rilevanza esterna ed era stato stabilito il principio di distinzione o separazione delle funzioni fra Amministratori e Dirigenti o Responsabili di Servizio. Principio, quest’ultimo, che trovò generale riconoscimento nell'art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 3/2/1993, successivamente abrogato, fatto proprio e traslato nell’art. 4 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Ma è utile ricordare che fra il D.Lgs. 29/1993 e il 165/2001 il legislatore si era soffermato sull'argomento con l'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi con l'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998. E' chiaro il travaglio che questi principi nuovi e dirompenti per la pubblica amministrazione hanno subito nel tempo. Non è stato facile passare dalla gestione dei politici a quella dei Dirigenti o Responsabili di Servizio.

Ma è stato con l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che il legislatore ha definitivamente fissato il principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo politico, di competenza degli organi di governo, dall'attività di gestione, di competenza dei Dirigenti o dei Responsabili degli Uffici e dei-Servizi.
E' evidente che con la separazione delle funzioni, il Dirigente o il Responsabile di Servizio, non si trova più in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto all’organo politico. Pertanto gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e quelle di verifica e controllo dell’attività svolta dai Dirigenti o Responsabili di Servizio. I Dirigenti o Responsabili di Servizio adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e presiedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Però bisogna ricordare che la parte politica è quella che risponde alla cittadinanza. Perciò è necessario che i politici sappiano quali sono i loro compiti e soprattutto si attrezzino affinchè il CONTROLLO dei Dirigenti sia preciso e puntuale.

E’ importante e necessario che per gli obiettivi assegnati come definiti dal D. Lgs. 150/2010 vengano stabiliti indicatori utili alla misurazione del grado di raggiungimento ed alla loro valutazione e che i controlli interni, per il tramite del Nucleo di Valutazione o dell’Organismo Interno di Valutazione vengano effettuati compiutamente. Queste sono regole essenziali per il corretto funzionamento del PEG. L'amministrazione deve stabilire le regole con le quali il Dirigente verrà controllato e valutato. Il Dirigente deve sapere come verrà giudicato.

Ma il PEG, pur essendo l'ultimo dei documenti contabili della gestione è il più importante. Il PEG è il documento che corona e dà significato a tutta la parte programmatica e NON DEVE ESSERE SVILITO A SEMPLICE ADEMPIMENTO DI LEGGE, come purtroppo avviene in tanti Comuni. E' invece il documento che deve essere nell'immediato espressione del Bilancio di Previsione per la parte contabile, deve essere collegato al Documento Ubico di Programmazione (DUP), soprattutto alla Sezione Strategica (SeS), e deve essere collegato alle "Linee Programmatiche" che in base all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco deve presentare al Consiglio Comunale entro la data fissata dallo Statuto. Come si può ben vedere, il PEG rappresenta la conclusione della programmazione dell'Ente Comune.

Prima di entrare nel merito del PEG è bene chiarire cosa si intende per:

  • Relazione di inizio mandato - "Linee Programmatiche";
  • separazione delle funzioni;
  • Bilancio;
  • controlli sugli enti locali;
  • Valutazione.

La prossima settimana parleremo di:

Capitolo 2° - RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - LE "LINEE PROGRAMMATICHE"

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