Le foto
Il comune si oppone all�energia pulita - L'avvocato spiega
Il comune si oppone all’energia pulita - L'avvocato spiega | © n.c.MANDURIA - Mentre la Regione Puglia, due giorni fa, ha avviato i bandi per la concessione ai privati delle aree pubbliche da adibire a stazioni fotovoltaiche, il comune di Manduria impedisce alle società di realizzare impianti ad energia solare in suoli privati. Una strada iniziata con la precedente amministrazione che continua anche con l’attuale: respingere gli investimenti per l’energia pulita sul territorio messapico. A farne le spese sono state due imprese, la «Manduria Uno» e la «Svicat Energy», titolari di due distinti investimenti per il montaggio di pannelli solari da realizzare rispettivamente nelle contrade agricole, «Schiauni» e «Lella». A dar loro ragione è stato IL Tar di Lecce che ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento dirigenziale emesso il 3 maggio 2010 dal relativo ufficio dell’ente messapico. In entrambi i casi, il comune aveva anato la dichiarazione di inizio attività precedentemente formalizzata, con l’ordine di non effettuare l’intervento sulla base di un recente pronunciamento della Corte costituzionale che rende inefficace la legge regionale del governo Vendola favorevole alla realizzazione di impianti ad energia pulita con la semplice Dia. I giudici amministrativi del Tar di Lecce, dunque, con rispettive ordinanze emanate l’altro ieri, hanno dato ragione alle ditte ricorrenti con queste motivazioni: «Considerato che il titolo autorizzatorio si è formato in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 31/2008 e che, quindi, la sentenza della Corte costituzionale 119 del 2010 deve considerarsi estranea all’intervento in esame». Nel caso della stazione in contrada «Schiauni», fa notare il Tar, «i lavori di realizzazione dell’impianto risultano pressoché completati». Mentre per quella in contrada «Lella», i giudici ritengono «ininfluente il fatto che non siano ancora iniziati i lavori, proprio perché il titolo deve considerarsi perfezionato a prescindere dall’esecuzione in concreto dei lavori». Adesso il Comune di Manduria, oltre a farsi carico delle spese legali, dovrà rivedere la sua posizione in merito.
Nazareno Dinoi La spiegazione dell'avvocato (Riceviamo e ben volentieri integralmente pubblichiamo) "Scontato com’è il mio giudizio di correttezza sull’articolo (Nazareno è giornalista raffinato e credibile), sento, però, di dover fare delle precisazioni sulla questione – della quale mi sto occupando come difensore del Comune nelle vertenze SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, dinanzi al TAR della Puglia – che merita di essere ricondotta in un alveo che non può e non deve ridursi in una … capricciosa presa di posizione dell’Amministrazione contro il fotovoltaico (che, anzi, sento di escludere a priori).?Deve essere precisato, invero, che il contegno tenuto dall’Amministrazione è l’esito – per a scontato, invero, poichè, sulla specifica questione, quello del TAR di Lecce, e con speciico riferimento ai casi SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, è ancora il “primo” orientamento giurisprudenziale che si registra – della pronuncia n. 119 del 26.03.2010 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della Legge Regione Puglia n. 31 del 26.10.2008, che aveva disciplinato (in maniera più sistematica) la formazione dei titoli autorizzatori (per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino ad 1 MW) con una semplice D.I.A.?La Corte, invero, ha praticamente sbaragliato dal panorama giuridico nella Regione Puglia (vanificando, sostanzialmente, il coraggio dimostrato dal governo Vendola)la possibilità di procedere a tal genere di impianti ricorrendo alla formula (più spedita ed agevole) della D.I.A. in luogo della (più complessa, più farraginosa e più lenta) Autorizzazione Unica, di competenza regionale. Pur tenendo presente che la formazione del titolo autorizzatorio per effetto della semplice D.I.A., nella Regione Puglia, è ben più risalente, dal momento che già l’art. 27 della Legge Regione Puglia n. 1 del 19.02.2008 prevedeva siffatta possibilità (questa norma, poi, è stata per espresso abrogata dall’art. 6 della L. r. n. 31/2008, il cui art. 3, commi 1 e 2, è stato oggetto del vaglio di costituzionalità).?Tanto chiarito, il contegno dell’Amministrazione – di fronte all’emergenza (per via della pronuncia d’incostituzonalità)di un indiscutibile valore – è stato quello di “dover valutare”, per non far torto, appunto, al principio di legalità, la legittimità degli atti (amministrativi) formatisi per effetto delle norme dichiarate incostituzionali (la c.d. illegittimità derivata dell’atto amministrativo).?Lo ha fatto, dunque, con riferimento alle posizioni di SVICAT ENERGY e di MANDURIA UNO, per le quali, invero, si era determinata una situazione (per qulche verso) anomala, e di non facile risoluzione. Infatti, i titoli autorizzatori di che trattasi si erano formati sotto l’imperio della “prima” legislazione regionale che prevedeva la D.I.A. pure per la realizzazione di impianti c.d. “sopra soglia” (per intendersi, quelli con potenza nominale fino ad 1 MW): l’art. 27 della l. r. n. 1 del 19.02.2008 (che, come ho riferito, era stato poi abrogato dalla L. r. n. 31/2008). Da qui il quesito che s’è posto l’amministrazione: “se l’art. 27 L. r. 1/2008 è stato abrogato, e, dunque, l’unica fonte normativa che legittimasse il formarsi della D.I.A. per impianti fotovoltaici sopra soglia, era divenuta “solo” l’art. 3 della L. r. n. 31/2008 (dichiarato incostituzionale), cosa ne è di quei titoli (DD.II.AA.) che, all’attualità – ossia in presenza di una pronuncia d’incostituzionalità che ha praticamente escluso in via categorica e definitiva il ruolo delle aministrazioni comunali in tal genere di affari (le DD.II.AA. formandosi, appunto, nel loro contraddittorio) -, risultino sostanzialmente orfani di quel potere comunale (irrimediabilmente rimosso dall’ordinamento) prima residente nelle norme così ablate dal diritto positivo?”.?Risposta non facile, caro Nazareno, a meno che non la si voglia dare con una buona dose di … discrezionalità. Tanto è vero che le pronunce del TAR di cui si è riferito – che, ad ogni buon conto, sono solo delle mere ordinanze cautelari e non delle sentenze vere e proprie (anche se, con tutta onestà, va detto che ne anticipano il sostanziale prevedibile contenuto) – si sono limitate a prendere e a dare atto che i titoli autorizzatori di specie si erano formati sotto l’imperio della “prima” norma regionale che le consentiva (l’art. 27 della L. r. n. 1/2008) [quella poi per espresso abrogata dalla L. r. n. 31/2008], sulla quale la Corte Costituzionale NON E’ INTERVENUTA (per un ovvia lacuna della denuncia d’incostituzionalità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), avendo limitato il suo vaglio alla sola L. r. n. 31/2008.?Il che significa, pertanto, che la questione sugli impianti fotovoltaici “sopra soglia” (autorizzati con semplice D.I.A.) non è stata affatto chiarita in via generale ed assoluta, dal momento che il TAR a ha detto, invero, sulla sorte di validità – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010 – di tutte quelle DD.II.AA. che si sono formate, invece, sotto il vigore della norma regionale dichiarata incostituzionale (art. 3, commi 1 e 2, L. r. n. 31/2008).?Sento, comunque, di anticipare – anche (come dire?) a comprova di un corretto contegno dell’Amministrazione Pubblica che difendo nella specifica questione – che il civico Ente, su mia sollecitazione, va appunto procedendo ad una disamina (più ragionata, e fruendo anche dei contributi dei primi esiti giurisprudenziali, benchè assolutamente nuovi) di tutte le similari pratiche in essere, per così eventualmente archiviare una possibile azione di autotutela, ovvero per garantire il primato della legalità, ch’è pur sempre un segno … di buona amministrazione.?Ringrazio per l’ospitalità e rinnovo il plauso (superfluo, peraltro) per un’informazione attenta e trasparente, oltre che disponibile ad un costruttivo confronto". Avvocato Marcello Duggento
Vuoi commentare la notizia? Scorri la pagina giù per lasciare un tuo commento.
© Tutto il materiale pubblicato all’interno del sito www.lavocdimanduria.it è da intendersi protetto da copyright. E’ vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.
In tempo reale le ultimissime da Adnkronos
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
Adnkronos - oggi, lun 30 giugno
20 commenti
Gianni
lun 31 maggio 2010 05:57 rispondi a GianniCome mai il Sig. Tommasino e la Giunta preferiscono nominare Avvocati tramite "nomine dirette e conoscenze" e non con avviso e selezione pubblica? Eppure il PDL invoca tanto la meritocrazia- vien da ridere
pettirosso
lun 31 maggio 2010 12:43 rispondi a pettirossoper caso una sintesi dei fatti pi accessibile ai cittadini sarebbe stata pi propia ?
Riccardo76
dom 30 maggio 2010 12:53 rispondi a Riccardo76..gli identificativi? e mica siamo in questura? sul web non ci sono "patenti" o "libretti" da fornire a nessuno.. il web 2.0.. i contenuti li fanno gli internauti.. odio le intimidazazioni alla libert di espressione.. quando l'espressione non offesa!!!
Francesca
dom 30 maggio 2010 10:23 rispondi a Francescaessendo un giornale di pubblica fruizione, con un audience molto variegata (dai ragazzini ai letterati, dalla gente comune a quella altolocata), si poteva aggiungere una postilla con una spiegazione un po' pi "bassa" per chi, come me, non mastica il linguaggio legale(anche per evitare errori di interpretazione). Credo che non ci fosse nulla di cattivo nel commento del signor Antonio, che non metteva certo in discussione n la professionalit dell'avvocato Duggento, n la grammatica con la quale stato scritto il commento.
Avv. Marcello Duggento
dom 30 maggio 2010 06:53 rispondi a Avv. Marcello DuggentoSono certo che la Redazione mi fornir, senza problemi, gl'identificativi del sig. Antonio, che si permette apprezzamenti sul mio commento, e sulla mia persona quale suo autore, per nulla lusinghieri e gratuiti. Forse il caso di fargli percepire, pi che il linguaggio dell'Azzeccagarbugli (sig. Antonio, ... AzzeccaGarbugli, con la "g"; ... rilegga I Promessi Sposi, se mai lo ha fatto una prima volta!), qualcun'altro meno evanescente: quello dlle "carte bollate"! Saluti. Marcello Duggento
antonio
sab 29 maggio 2010 04:21 rispondi a antonioQuanto bello essere chiari e nn nascondersi dietro articoli di legge e sentenze:siamo al linguaggio di Azzeccacarbugli che dice tutto e nn chiarisce nulla.
ManduriaFacebook
sab 29 maggio 2010 02:07 rispondi a ManduriaFacebookproprio vero....TUTTO PRONTO e..poi STOOP...
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello DuggentoScontato com' il mio giudizio di correttezza sull'articolo (Nazareno giornalista raffinato e credibile), sento, per, di dover fare delle precisazioni sulla questione - della quale mi sto occupando come difensore del Comune nelle vertenze SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, dinanzi al TAR della Puglia - che merita di essere ricondotta in un alveo che non pu e non deve ridursi in una ... capricciosa presa di posizione dell'Amministrazione contro il fotovoltaico (che, anzi, sento di escludere a priori). Deve essere precisato, invero, che il contegno tenuto dall'Amministrazione l'esito - per nulla scontato, invero, poich, sulla specifica questione, quello del TAR di Lecce, e con speciico riferimento ai casi SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, ancora il "primo" orientamento giurisprudenziale che si registra - della pronuncia n. 119 del 26.03.2010 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della Legg
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentoe Regione Puglia n. 31 del 26.10.2008, che aveva disciplinato (in maniera pi sistematica) la formazione dei titoli autorizzatori (per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino ad 1 MW) con una semplice D.I.A. La Corte, invero, ha praticamente sbaragliato dal panorama giuridico nella Regione Puglia (vanificando, sostanzialmente, il coraggio dimostrato dal governo Vendola)la possibilit di procedere a tal genere di impianti ricorrendo alla formula (pi spedita ed agevole) della D.I.A. in luogo della (pi complessa, pi farraginosa e pi lenta) Autorizzazione Unica, di competenza regionale. Pur tenendo presente che la formazione del titolo autorizzatorio per effetto della semplice D.I.A., nella Regione Puglia, ben pi risalente, dal momento che gi l'art. 27 della Legge Regione Puglia n. 1 del 19.02.2008 prevedeva siffatta possibilit (questa norma, poi, stata per espresso abrogata dall'art. 6 della L. r. n. 31/2008, il
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentocui art. 3, commi 1 e 2, stato oggetto del vaglio di costituzionalit). Tanto chiarito, il contegno dell'Amministrazione - di fronte all'emergenza (per via della pronuncia d'incostituzonalit)di un indiscutibile valore - stato quello di "dover valutare", per non far torto, appunto, al principio di legalit, la legittimit degli atti (amministrativi) formatisi per effetto delle norme dichiarate incostituzionali (la c.d. illegittimit derivata dell'atto amministrativo). Lo ha fatto, dunque, con riferimento alle posizioni di SVICAT ENERGY e di MANDURIA UNO, per le quali, invero, si era determinata una situazione (per qulche verso) anomala, e di non facile risoluzione. Infatti, i titoli autorizzatori di che trattasi si erano formati sotto l'imperio della "prima" legislazione regionale che prevedeva la D.I.A. pure per la realizzazione di impianti c.d. "sopra soglia" (per intendersi, quelli con potenza nominale fino ad 1 MW): l'art. 27 della l.
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentor. n. 1 del 19.02.2008 (che, come ho riferito, era stato poi abrogato dalla L. r. n. 31/2008). Da qui il quesito che s' posto l'amministrazione: "se l'art. 27 L. r. 1/2008 stato abrogato, e, dunque, l'unica fonte normativa che legittimasse il formarsi della D.I.A. per impianti fotovoltaici sopra soglia, era divenuta "solo" l'art. 3 della L. r. n. 31/2008 (dichiarato incostituzionale), cosa ne di quei titoli (DD.II.AA.) che, all'attualit - ossia in presenza di una pronuncia d'incostituzionalit che ha praticamente escluso in via categorica e definitiva il ruolo delle aministrazioni comunali in tal genere di affari (le DD.II.AA. formandosi, appunto, nel loro contraddittorio) -, risultino sostanzialmente orfani di quel potere comunale (irrimediabilmente rimosso dall'ordinamento) prima residente nelle norme cos ablate dal diritto positivo?". Risposta non facile, caro Nazareno, a meno che non la si voglia dare con una buona dose di ... disc
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentorezionalit. Tanto vero che le pronunce del TAR di cui si riferito - che, ad ogni buon conto, sono solo delle mere ordinanze cautelari e non delle sentenze vere e proprie (anche se, con tutta onest, va detto che ne anticipano il sostanziale prevedibile contenuto) - si sono limitate a prendere e a dare atto che i titoli autorizzatori di specie si erano formati sotto l'imperio della "prima" norma regionale che le consentiva (l'art. 27 della L. r. n. 1/2008) [quella poi per espresso abrogata dalla L. r. n. 31/2008], sulla quale la Corte Costituzionale NON E' INTERVENUTA (per un ovvia lacuna della denuncia d'incostituzionalit da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), avendo limitato il suo vaglio alla sola L. r. n. 31/2008. Il che significa, pertanto, che la questione sugli impianti fotovoltaici "sopra soglia" (autorizzati con semplice D.I.A.) non stata affatto chiarita in via generale ed assoluta, dal momento che il TAR null
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentoa ha detto, invero, sulla sorte di validit - alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010 - di tutte quelle DD.II.AA. che si sono formate, invece, sotto il vigore della norma regionale dichiarata incostituzionale (art. 3, commi 1 e 2, L. r. n. 31/2008). Sento, comunque, di anticipare - anche (come dire?) a comprova di un corretto contegno dell'Amministrazione Pubblica che difendo nella specifica questione - che il civico Ente, su mia sollecitazione, va appunto procedendo ad una disamina (pi ragionata, e fruendo anche dei contributi dei primi esiti giurisprudenziali, bench assolutamente nuovi) di tutte le similari pratiche in essere, per cos eventualmente archiviare una possibile azione di autotutela, ovvero per garantire il primato della legalit, ch' pur sempre un segno ... di buona amministrazione. Ringrazio per l'ospitalit e rinnovo il plauso (superfluo, peraltro) per un'informazione attenta e trasparente, oltre che
Avv. Marcello Duggento
sab 29 maggio 2010 11:15 rispondi a Avv. Marcello Duggentodisponibile ad un costruttivo confronto. Marcello Duggento
antonio
sab 29 maggio 2010 10:43 rispondi a antonioE' chiara la chiusura mentale di questa amministrazione che sbarra il campo alle innovazioni energetiche.Il mio sospetto che questa ammnistrazione intende concederei il territorio ad un'eventuale centrale nucleare,nn si 8spiega diversamente il diniego agli impianti fotovoltaici.Siamo sempre un paese arretrato e questi amminiistratori nn promettono bene.
roberto
sab 29 maggio 2010 10:28 rispondi a robertoPurttroppo le nostre classi politiche dimostrano quanto siano miopi, retrograde ed incapaci ad amministrare una comunit che ha bisogno estremo di crescere e svilupparsi. Non dobbiamo dimenticare che i nostri amministratori sono stati da noi eletti in quanto ritenuti , a torto, essere la miglire espressione della comunit .Hanno negato l'installazione su suolo comunale delle antenne per telefonia mobile per poi ritrovare le stesse su abitazioni di privati cittadini e questo mi da da pensare siano manovre strumentali, si oppongono all'installazione di termovalorizzatori (vadano a vedere come l'amministrazione di Peccioli in toscana ha gestito questa partita), di pannelli fotovoltaici nel territorio comunale ,mentre tutte le altre amministrazioni pugliesi sono orientate in maniera diversa, facendo ricadere sulla comunit i vantaggi di tali installazioni . In un comune ,non molto lontano dal nostro,l'amministrazione locale ha redatto un proto
roberto
sab 29 maggio 2010 10:28 rispondi a robertocollo d'intesa con le varie aziende installatrici,le quali destineranno una parte dell'energia prodotta con il fotovoltaico per l'illuminazione pubblica della citt.Forse i nostri governanti dovrebbero avere pi contatti con le varie realt territoriali Italiane e non esprimere sempre un no ideologico su tutto ci che nuovo. Il nuovo deve essere capito , analizzato su tutte le sfaccettature ed applicato nel miglir dei modi per far si che sia fonte di progresso e sviluppo per la comunit.
flo
sab 29 maggio 2010 09:31 rispondi a floe' vero sono d'accordo invece di progredire facciamo inversione..............torniamo in dietro
flo
sab 29 maggio 2010 09:30 rispondi a floe' vero sono d'accordo invece di progredire facciamo inversione.............
Riccardo76
sab 29 maggio 2010 08:51 rispondi a Riccardo76..invece di andare avanti si torna indietro.. non riesco a capire che fastidio daranno mai dei pannelli solari, non inquinano come le centrali eletriche e non fanno rumore come gli impiati eolici..forse saranno brutti da vedere per qualcuno ma li posizionano in campagna non in piazza Garibaldi.. l'attuale classe politica (destra e sinistra) miope, pensano al business delle discariche e non allo sviluppo di interventi per le energie del futuro... che tristezza.